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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29349/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 12/11/2021 del Tribunale del riesame di Brescia che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Facchineri era indagato per usura aggravata e per estorsione/tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso; Zerbonia era indagato per usura. Le doglianze principali sono: mancata sussistenza di gravi indizi (messaggi e incontri non dimostrerebbero concorso attivo ma solo connivenza), errata valutazione probatoria degli incontri monitorati, illegittima applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" senza prova di associazione, e carenza di motivazione prognostica sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione criminale.

La decisione

Per Facchineri: il ricorso è rigettato. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: la messaggistica dimostra un ruolo decisionale e un collegamento funzionale tra Facchineri e gli altri coindagati; l'incontro al Café Principe è valutato in raccordo con la messaggistica e le dichiarazioni della persona offesa; l'aggravante del "metodo mafioso" è stata correttamente applicata anche senza prova di associazione, essendo sufficiente che violenza/minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica mafiosa; le esigenze cautelari sono giustificate dai precedenti e dal rischio di recidiva. Conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Per Zerbonia: il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte conferma che, anche se l'aggravante mafiosa non fosse applicata a Zerbonia per il reato di usura, il Tribunale del riesame ha comunque indicato indici sufficienti di pericolosità (pregressa rilevante attività delittuosa e fallimento del percorso risocializzante) per giustificare la custodia cautelare. Condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato: la Corte condivide la valutazione del giudice di merito che ha distinto tra mera connivenza e concorso attivo basandosi su elementi indiziari (messaggistica e incontri).

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'usura: il giudice del merito ha valorizzato gli elementi probatori in relazione al reato contestato a più indagati.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'estorsione: la Corte ha ritenuto fondato il quadro indiziario in relazione alle condotte estorsive contestate.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    L'aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso" può sussistere anche senza prova di un'associazione mafiosa: è sufficiente che violenza o minaccia richiamino la tipica forza intimidatrice mafiosa e che la vittima percepisca tale minaccia.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Articolo relativo all'onere e alla valutazione delle misure cautelari: il giudice del riesame è stato ritenuto aver correttamente valutato i gravissimi indizi, motivando la distinzione tra connivenza innocua e concorso rilevante.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame ha indicato elementi prognostici di pericolo di reiterazione e pericolosità sociale a fondamento della custodia.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame e sulla decisione del Tribunale: richiamata in relazione ai poteri di valutazione del giudice del riesame.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione circa esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una adeguata motivazione prognostica sulle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di recidiva.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte conferma che le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e attendibili, costituire base indiziaria autonoma, con adeguata motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle spese e sanzioni per ricorsi inammissibili: applicata con condanna di Zerbonia al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la mancata rimessione in libertà dopo il provvedimento di cassazione; qui applicata per disporre gli ulteriori provvedimenti consequenziali.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa al contraddittorio scritto nel procedimento di impugnazione (ricorso trattato con contraddittorio scritto).

Massime di principio

  • Messaggistica e scambi testuali possono costituire gravi indizi se mostrano ruolo decisionale o sistema coordinato: la mera ricezione di informazioni non esclude responsabilità se i contenuti rivelano partecipazione al processo decisionale.
  • Un incontro monitorato privo di registrazione diretta del contenuto può assumere valore indiziario se valutato in connessione con altri elementi (messaggi, tempi, dichiarazioni della persona offesa) e se non esistono spiegazioni alternative credibili.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche senza prova di associazione mafiosa; è sufficiente che la minaccia richiami la forza intimidatrice tipica dei gruppi mafiosi e che la vittima abbia percepito tale intimidazione.
  • Per la custodia cautelare non è automatica la correlazione tra gravità del reato e regime massimo di detenzione: tuttavia, plurimi precedenti e l'insuccesso di misure rieducative possono giustificare una prognosi di pericolosità e il carcere.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate come credibili e intrinsecamente attendibili, possono da sole fondare indizi di responsabilità, purché il giudice motivi rigorosamente la valutazione della credibilità.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche e condanne alle spese (anche somme alla Cassa delle ammende): attenzione alla fondatezza formale e sostanziale del gravame prima di proporre ricorso.

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