Cassazione Penale, Sentenza n. 29349/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 12/11/2021 del Tribunale del riesame di Brescia che ha rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Facchineri era indagato per usura aggravata e per estorsione/tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso; Zerbonia era indagato per usura. Le doglianze principali sono: mancata sussistenza di gravi indizi (messaggi e incontri non dimostrerebbero concorso attivo ma solo connivenza), errata valutazione probatoria degli incontri monitorati, illegittima applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" senza prova di associazione, e carenza di motivazione prognostica sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione criminale.
La decisione
Per Facchineri: il ricorso è rigettato. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: la messaggistica dimostra un ruolo decisionale e un collegamento funzionale tra Facchineri e gli altri coindagati; l'incontro al Café Principe è valutato in raccordo con la messaggistica e le dichiarazioni della persona offesa; l'aggravante del "metodo mafioso" è stata correttamente applicata anche senza prova di associazione, essendo sufficiente che violenza/minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica mafiosa; le esigenze cautelari sono giustificate dai precedenti e dal rischio di recidiva. Conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Per Zerbonia: il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte conferma che, anche se l'aggravante mafiosa non fosse applicata a Zerbonia per il reato di usura, il Tribunale del riesame ha comunque indicato indici sufficienti di pericolosità (pregressa rilevante attività delittuosa e fallimento del percorso risocializzante) per giustificare la custodia cautelare. Condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato: la Corte condivide la valutazione del giudice di merito che ha distinto tra mera connivenza e concorso attivo basandosi su elementi indiziari (messaggistica e incontri).
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'usura: il giudice del merito ha valorizzato gli elementi probatori in relazione al reato contestato a più indagati.
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'estorsione: la Corte ha ritenuto fondato il quadro indiziario in relazione alle condotte estorsive contestate.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
L'aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso" può sussistere anche senza prova di un'associazione mafiosa: è sufficiente che violenza o minaccia richiamino la tipica forza intimidatrice mafiosa e che la vittima percepisca tale minaccia.
art. 273 cod. proc. pen.
Articolo relativo all'onere e alla valutazione delle misure cautelari: il giudice del riesame è stato ritenuto aver correttamente valutato i gravissimi indizi, motivando la distinzione tra connivenza innocua e concorso rilevante.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina delle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame ha indicato elementi prognostici di pericolo di reiterazione e pericolosità sociale a fondamento della custodia.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sul riesame e sulla decisione del Tribunale: richiamata in relazione ai poteri di valutazione del giudice del riesame.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione circa esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una adeguata motivazione prognostica sulle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di recidiva.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata indirettamente nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte conferma che le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e attendibili, costituire base indiziaria autonoma, con adeguata motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione delle spese e sanzioni per ricorsi inammissibili: applicata con condanna di Zerbonia al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la mancata rimessione in libertà dopo il provvedimento di cassazione; qui applicata per disporre gli ulteriori provvedimenti consequenziali.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al contraddittorio scritto nel procedimento di impugnazione (ricorso trattato con contraddittorio scritto).
Massime di principio
- Messaggistica e scambi testuali possono costituire gravi indizi se mostrano ruolo decisionale o sistema coordinato: la mera ricezione di informazioni non esclude responsabilità se i contenuti rivelano partecipazione al processo decisionale.
- Un incontro monitorato privo di registrazione diretta del contenuto può assumere valore indiziario se valutato in connessione con altri elementi (messaggi, tempi, dichiarazioni della persona offesa) e se non esistono spiegazioni alternative credibili.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche senza prova di associazione mafiosa; è sufficiente che la minaccia richiami la forza intimidatrice tipica dei gruppi mafiosi e che la vittima abbia percepito tale intimidazione.
- Per la custodia cautelare non è automatica la correlazione tra gravità del reato e regime massimo di detenzione: tuttavia, plurimi precedenti e l'insuccesso di misure rieducative possono giustificare una prognosi di pericolosità e il carcere.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate come credibili e intrinsecamente attendibili, possono da sole fondare indizi di responsabilità, purché il giudice motivi rigorosamente la valutazione della credibilità.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche e condanne alle spese (anche somme alla Cassa delle ammende): attenzione alla fondatezza formale e sostanziale del gravame prima di proporre ricorso.
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