Sentenza n. 263/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Napoli, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio differito relativo a un ristorante con piscina e aree scoperte
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante aveva acquistato da una procedura fallimentare alcuni lotti di un complesso sportivo, tra cui il lotto comprendente un ristorante con piscina scoperta, realizzato in difformità dalla concessione edilizia originaria. In qualità di avente causa, aveva presentato un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985. Il Comune aveva respinto l'istanza per tre autonome ragioni: mancata produzione della prova del pagamento dell'oblazione dovuta secondo la disciplina applicabile; mancata prova certa dell'anteriorità delle ragioni di credito rispetto all'entrata in vigore della normativa condonistica; rilevata trasformazione e frammentazione del complesso, con possibile svilimento della finalità pubblica della concessione in deroga e rinvio all'ufficio competente per le valutazioni sull'eventuale lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001. L'appello si articolava in cinque motivi. I primi due contestavano la motivazione relativa alla presunta lottizzazione abusiva cartolare. Il terzo censurava il diniego per mancato pagamento dell'oblazione e per omessa prova dell'anteriorità delle ragioni di credito, deducendo anche la violazione del soccorso istruttorio. Il quarto sosteneva la rilevanza del certificato di agibilità rilasciato per l'immobile. Il quinto denunciava il difetto di motivazione del diniego, per mancata valutazione dell'interesse pubblico attuale, della proporzionalità e del legittimo affidamento maturato in ragione del lungo tempo trascorso e dell'acquisto in sede fallimentare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il terzo motivo secondo il criterio della ragione più liquida. Ha respinto la censura relativa al mancato pagamento dell'oblazione, ritenendo che i versamenti effettuati per precedenti istanze di condono, procedimentalmente autonome e ormai respinte, non fossero imputabili alla nuova istanza di condono differito. Inoltre, l'oblazione avrebbe dovuto essere calcolata e versata in relazione alla consistenza delle opere esistente al momento della nuova domanda. Il mancato pagamento entro i termini di legge costituiva un vizio sostanziale e non era possibile un adempimento tardivo. L'omesso soccorso istruttorio non era comunque decisivo: poiché il pagamento non era mai stato effettuato, anche l'eventuale richiesta di integrazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito; la violazione procedimentale era quindi assorbita nel vizio formale non invalidante di cui all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La censura sull'anteriorità delle ragioni di credito è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego era sorretto autonomamente dal mancato pagamento dell'oblazione. Per la stessa ragione sono stati dichiarati improcedibili i primi due motivi, relativi alla presunta lottizzazione abusiva: anche l'eventuale accoglimento di tali censure non avrebbe eliminato l'altra autonoma ragione sufficiente a sorreggere il diniego. Il Collegio ha comunque precisato che il diniego non conteneva un accertamento definitivo di lottizzazione abusiva, ma rimetteva all'ufficio competente le valutazioni sull'applicabilità dell'art. 30 d.P.R. n. 380/2001. Il quarto motivo è stato respinto: il certificato di agibilità tutela esclusivamente igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non attesta la piena conformità urbanistico-edilizia dell'opera, né impedisce al Comune di contestare successivamente l'abusività o di pretendere l'oblazione. Anche il quinto motivo è stato respinto. I dinieghi di sanatoria e i provvedimenti repressivi dell'abusivismo edilizio hanno natura vincolata e non richiedono una specifica valutazione dell'interesse pubblico concreto e attuale, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'abusività e della non sanabilità. Il decorso del tempo non legittima l'abuso e non determina un affidamento tutelabile alla sua conservazione. L'appello è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. La società appellante è stata condannata alle spese nei confronti del Comune, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese sono state compensate tra il Comune e l'altra parte costituita.
Norme richiamate
art. 40, comma 6, l. 47/1985
Nelle ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge
La disposizione è di stretta interpretazione e impone all'istante di provare rigorosamente i presupposti del condono differito, inclusa l'anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla normativa condonistica invocata.
art. 39 l. 724/1994
La disciplina applicabile impone il pagamento dell'oblazione dovuta e la relativa documentazione nei termini previsti; il pagamento riferito a precedenti istanze autonome e respinte non può essere imputato alla nuova domanda.
art. 39, comma 4, l. 724/1994
Il soccorso istruttorio non consente di sanare il mancato pagamento dell'oblazione nei termini di legge; comunque, quando il pagamento non è mai avvenuto, l'omessa richiesta di integrazione non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omesso esercizio del soccorso istruttorio è un vizio non invalidante quando risulta che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, perché l'oblazione non era stata comunque pagata.
art. 30 d.P.R. 380/2001
Il diniego esaminato non accerta definitivamente una lottizzazione abusiva, ma demanda all'ufficio competente la valutazione dell'eventuale sussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna ragione autonomamente idonea a sorreggerlo deve essere specificamente impugnata; se una di tali ragioni resiste alle censure, viene meno l'interesse all'esame delle altre, perché il loro eventuale accoglimento non potrebbe determinare l'annullamento dell'atto.
- Nel condono edilizio differito, i pagamenti dell'oblazione riferiti a precedenti domande autonome e successivamente respinte non possono essere imputati alla nuova istanza; l'oblazione deve essere versata e documentata con riferimento alla domanda proposta e alla consistenza delle opere rilevante al momento della sua presentazione.
- Il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini prescritti dalla disciplina condonistica preclude la sanatoria e non è suscettibile di regolarizzazione tardiva mediante soccorso istruttorio.
- L'omessa attivazione del soccorso istruttorio non comporta l'annullamento del diniego quando, anche a seguito dell'integrazione, il richiedente non avrebbe potuto dimostrare il pagamento dell'oblazione o comunque ottenere un diverso contenuto del provvedimento.
- Il certificato di agibilità riguarda le condizioni di igienicità, salubrità e sicurezza dell'edificio e non equivale all'accertamento della piena conformità urbanistico-edilizia; pertanto, il suo rilascio non impedisce la successiva contestazione dell'abuso né esonera dal pagamento dell'oblazione.
- Il diniego di condono edilizio, al pari degli atti repressivi dell'abusivismo, è espressione di attività vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione autonoma sull'interesse pubblico attuale o sull'affidamento del proprietario; il decorso del tempo non legittima l'abuso e non genera un affidamento tutelabile alla sua conservazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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