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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la violazione del D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di revisione e recupero dei maggiori dazi relativi alle importazioni di banane degli anni 1998, 1999 e 2000. In particolare, affermava che i procedimenti penali richiamati dai giudici di merito non lo riguardassero direttamente e che la notitia criminis nei suoi confronti fosse intervenuta solo dopo la scadenza del termine triennale. Gli avvisi traevano origine dall'accertata falsità dei certificati A., che aveva consentito l'applicazione indebita del dazio preferenziale, e dai rapporti societari e commerciali riconducibili al contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura richiedeva un nuovo accertamento di fatto sul contenuto e sulla tempestività della notitia criminis, senza che tale atto fosse stato trascritto nel ricorso, con conseguente difetto di autosufficienza. Dall'altro, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 221 del Regolamento CE n. 2913/1992, la notitia criminis può interrompere anche il termine di decadenza previsto per la revisione doganale dall'art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990, purché individui un fatto illecito penalmente rilevante idoneo a incidere sul presupposto dell'imposta. Nel caso concreto, l'indagine sulla falsità dei certificati A. era direttamente rilevante per stabilire l'applicabilità dei dazi ordinari. Le deduzioni e i documenti nuovi depositati con la memoria sono stati dichiarati tardivi. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 17.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84

    La norma disciplina il termine di prescrizione dei diritti doganali. La sentenza ritiene che tale termine possa essere inciso dagli effetti della notitia criminis secondo la disciplina comunitaria applicabile.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    La norma stabilisce il termine di decadenza per l'azione di revisione dell'accertamento doganale. Secondo la Corte, il termine può essere interrotto quando l'Amministrazione emette un atto contenente una notitia criminis riferita a un fatto penalmente rilevante e idoneo a incidere sul presupposto del dazio.

  • Regolamento CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 221

    è sufficiente che "l'amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta"

    La disposizione comunitaria prevalente consente di interrompere o sospendere il decorso dei termini relativi al recupero dei diritti doganali quando esiste una notitia criminis concretamente collegata all'obbligazione doganale. Non è necessario che l'indagine penale riguardi già formalmente il singolo contribuente, purché il fatto illecito individuato sia pertinente al presupposto dell'imposta.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o del contenuto degli atti processuali.

Massime di principio

  • In materia doganale, un'indagine penale può incidere sui termini di prescrizione o decadenza quando riguarda un fatto illecito direttamente rilevante per l'esistenza o l'ammontare del dazio, come la falsità di un certificato utilizzato per ottenere un trattamento preferenziale.
  • Per interrompere il termine non è necessariamente indispensabile che la notitia criminis sia già riferita nominativamente al singolo contribuente: è sufficiente che l'atto dell'Amministrazione individui un illecito concreto e pertinente al presupposto dell'imposta.
  • In cassazione non è possibile contestare genericamente la tempestività o il contenuto della notitia criminis se ciò richiede un nuovo accertamento di fatto; l'atto rilevante deve essere specificamente indicato e trascritto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • Le nuove deduzioni e i nuovi documenti prodotti per la prima volta con la memoria successiva al ricorso possono essere dichiarati tardivi e non vengono esaminati.
  • Quando il ricorso viene rigettato, il contribuente soccombente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali.

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