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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04791/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generici i motivi e richiamando la pregressa e congrua motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 8 maggio 2025. I motivi dedotti erano quattro: (1) violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, c.p., con contestazione del mancato riconoscimento dell'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, secondo comma, c.p.; (2) violazione di legge sulla qualificazione del fatto come art. 474, secondo comma, c.p., anziché come concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 473 c.p.; (3) violazione di legge sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, quarto comma, c.p., anziché nei termini di concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 473 c.p.; (4) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi generici perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici. In particolare, la sentenza impugnata aveva escluso l'art. 49, comma 2, c.p. per la non immediata evidenza della falsificazione dei marchi; aveva rilevato l'assenza di prova della partecipazione del ricorrente alla contraffazione, non compatibile con le modalità industriali della stessa; e aveva negato l'art. 131-bis c.p. per la non occasionalità dell'attività e per la quantità della merce e dei marchi contraffatti.

Norme richiamate

  • art. 474, secondo comma, c.p.

    La qualificazione del fatto come reato di commercio di prodotti con segni mendaci è stata oggetto di censura, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché già esaminata e respinta in appello.

  • art. 49, secondo comma, c.p.

    La sentenza d'appello, richiamata dalla Cassazione, ne ha escluso l'applicabilità ritenendo che la falsificazione dei marchi non fosse di immediata evidenza, sicché non ricorreva il reato impossibile.

  • art. 110 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione in termini di concorso di persone nei reati di falso, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 473 c.p.

    Norma evocata per la diversa qualificazione del fatto; la doglianza è stata dichiarata generica e reiterativa di quella già proposta in appello.

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    È stata contestata la qualificazione del fatto ai sensi di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto il motivo non scrutinabile perché meramente riproduttivo delle censure di merito già respinte.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha richiamato il diniego della particolare tenuità del fatto fondato sulla non occasionalità dell'attività e sulla quantità della merce e dei marchi contraffatti.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La deduzione del reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p. richiede che la falsificazione sia immediatamente percepibile o comunque inidonea in modo assoluto a ledere il bene giuridico; se il giudice di merito accerta la non immediata evidenza della falsificazione, l'esclusione della causa di non punibilità è logicamente sostenibile.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in termini di concorso nei reati di falso o ricettazione deve essere supportata da specifiche deduzioni fattuali; in difetto, il motivo è generico se non si confronta con l'accertamento di merito sulla concreta modalità della condotta e sulla partecipazione dell'imputato.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando elementi fattuali quali la non occasionalità dell'attività, la quantità della merce e dei marchi contraffatti, quando tali dati escludano una minima offensività complessiva della condotta.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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