Sentenza n. 345/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento 1. del provvedimento prot.-OMISSIS-del 2 Ottobre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza di rinnovo del porto d'armi per uso pistola presentata dal ricorrente; 2. del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 4 Novembre 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha confermato il diniego opposto; 3. delle note prot.n. -OMISSIS- del 30 Agosto 2025 e prot. n.-OMISSIS- del 22 Settembre 2025 con le quali la Questura di -OMISSIS- ha dato parere negativo sull'istanza presentata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, successiva conferma del diniego e pareri negativi della Questura
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola, detenuta dal 2010 e rinnovata da ultimo nel 2024, deducendo il persistente svolgimento di attività di rappresentante e concessionario di testi scolastici, con movimentazione di denaro contante e materiali di valore, nonché la residenza in una zona periferica e scarsamente illuminata. L'Amministrazione ha respinto l'istanza ritenendo insussistente il requisito del dimostrato bisogno previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S., rilevando la ridotta necessità di movimentare contante per effetto dei sistemi di pagamento elettronico, l'adeguata illuminazione e presenza di abitazioni e attività nella zona, nonché l'esistenza di sistemi di videosorveglianza e allarme e l'assenza di episodi recenti di minacce o reati contro la persona. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 42 T.U.L.P.S., difetto dei presupposti, travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà, carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse imposto una prova eccessiva del bisogno, non avesse valutato la sua personalità e avesse omesso di considerare i precedenti rinnovi. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriore eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà, nonché carenza di istruttoria e motivazione, lamentando l'assenza di una motivazione rafforzata rispetto alla diversa valutazione dei medesimi elementi già ritenuti sufficienti in passato, anche in relazione al legittimo affidamento e al contestuale rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. In corso di procedimento il ricorrente aveva inoltre prodotto una denuncia relativa a un tentativo di intrusione e una dichiarazione attestante danni al cancello.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha esaminato congiuntamente le censure, rigettandole. Ha affermato che l'onere di provare il dimostrato bisogno grava sul richiedente e che i precedenti rinnovi non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio né un affidamento al rinnovo indefinito. Il requisito non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla movimentazione di denaro, ma richiede circostanze specifiche, attuali e concrete, indicative di un rischio per l'incolumità personale. L'Autorità di pubblica sicurezza è tenuta a rinnovare annualmente la valutazione e può riconsiderare discrezionalmente l'opportunità del titolo anche in assenza di sopravvenienze, eventualmente alla luce di mutati indirizzi di sicurezza o dell'evoluzione dei sistemi tecnologici di protezione. Nel caso concreto, la motivazione prefettizia è stata ritenuta puntuale e sufficiente, poiché aveva illustrato gli accertamenti della Questura, l'assenza di minacce o reati contro la persona, la natura non attuale e indeterminata dei rischi prospettati, la situazione dell'abitazione e la disponibilità di sistemi di allarme e videosorveglianza. Il tentativo di furto o danneggiamento dell'abitazione, pur specifico, è stato ritenuto riferibile a un reato contro il patrimonio e non a un'aggressione all'incolumità personale, quindi inidoneo, da solo, a dimostrare la necessità di portare una pistola. Anche la generica appartenenza a una categoria professionale esposta alla movimentazione di valori e il transito in determinate zone non dimostrano un pericolo oggettivo, specifico e personale. È stato inoltre rilevato che il rinnovo del porto di fucile per uso sportivo non implica il diritto al rinnovo del diverso titolo per difesa personale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La licenza ha validità annuale
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale presuppone il dimostrato bisogno; la validità annuale impone una verifica periodica e consente una nuova valutazione discrezionale dell'opportunità del rinnovo.
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Richiamato dal ricorrente, senza che la decisione ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del diniego è sufficiente quando espone puntualmente le ragioni per cui non risultano specifici, concreti e attuali rischi per l'incolumità personale e dà conto del mancato accoglimento delle controdeduzioni.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il requisito del dimostrato bisogno previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S. per il porto di pistola a difesa personale deve essere provato dal richiedente mediante circostanze specifiche, concrete e attuali, indicative di un rischio personale per l'incolumità; non è sufficiente il mero svolgimento di una determinata professione, la movimentazione di denaro o la consistenza degli interessi patrimoniali.
- Il precedente rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi non determina né un'inversione dell'onere probatorio né un diritto o legittimo affidamento al rinnovo indefinito: l'Autorità di pubblica sicurezza deve rinnovare periodicamente la valutazione e può riconsiderare discrezionalmente l'opportunità del titolo anche senza specifiche sopravvenienze.
- Un episodio di tentato furto o danneggiamento del patrimonio, non accompagnato da minacce o aggressioni alla persona, non dimostra di per sé il bisogno di portare un'arma per difesa personale, poiché il requisito richiede un rischio specifico per l'incolumità fisica del richiedente.
- La motivazione del diniego di rinnovo è adeguata quando dà conto degli accertamenti svolti, dell'assenza di rischi attuali e personali, delle condizioni oggettive del luogo e delle misure di sicurezza disponibili, nonché delle ragioni per cui le osservazioni dell'interessato non sono idonee a dimostrare il bisogno.
- La licenza di porto di fucile per uso sportivo e quella di porto di pistola per difesa personale hanno presupposti e finalità differenti; il rinnovo della prima non comporta il diritto al rinnovo della seconda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →