Tribunale, Sentenza T-1031/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 9 July 2025. — Eva Kaili v European Parliament. — Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Documents concerning alleged irregularities in the management of allowances relating to accredited parliamentary assistants – Refusal to grant access – Exception relating to the protection of court proceedings – Principles of equality of arms and the sound administration of justice. — Case T-1031/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il diniego del Parlamento europeo all’accesso a documenti relativi a presunte irregolarità nella gestione di indennità per assistenti parlamentari accreditati. La Corte ritiene che i documenti richiesti, di natura amministrativa, non incidano né sull’uguaglianza delle armi né sulla sana amministrazione della giustizia nel giudizio pendente relativo alla revoca dell’immunità della ricorrente. L’eccezione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 non era quindi applicabile; restano assorbite le censure sull’interesse pubblico prevalente.
Accesso ai documenti del Parlamento europeo: illegittimo il diniego fondato sulla tutela dei procedimenti giudiziari rispetto a documenti amministrativi privi di nesso sufficiente con il giudizio pendente.
La questione giuridica
Se il Parlamento potesse opporre l’eccezione relativa alla protezione dei procedimenti giudiziari, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, per rifiutare l’accesso a documenti amministrativi riguardanti presunte irregolarità nella gestione di indennità per assistenti parlamentari accreditati, sostenendo che la divulgazione avrebbe compromesso l’uguaglianza delle armi e la sana amministrazione della giustizia nel contenzioso pendente dinanzi al Tribunale; e, in subordine, se sussistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
Principio di diritto
L’eccezione alla divulgazione per la protezione dei procedimenti giudiziari può essere invocata solo se i documenti richiesti presentano un nesso concreto con il contenzioso pendente e la loro divulgazione è idonea a compromettere specificamente l’uguaglianza delle armi o la serenità del processo; documenti amministrativi relativi a procedure interne del Parlamento, che non rivelano la sua posizione sulle questioni controverse del giudizio, non possono essere sottratti all’accesso solo perché potrebbero essere usati come prova in un’altra causa. Di conseguenza, il diniego è illegittimo e deve essere annullato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 15 TFUE
- Articolo 1 TUE
- Articolo 10 TUE
- Articolo 298 TFUE
- Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939
Accesso ai documenti e tutela dei procedimenti giudiziari: diniego illegittimo del Parlamento europeo
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Eva Kaili contro la decisione del Parlamento europeo del 31 luglio 2023, che aveva respinto la sua domanda confermativa di accesso a documenti. Il contenzioso si colloca nel settore della trasparenza amministrativa e dell’eccezione relativa alla protezione dei procedimenti giudiziari prevista dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
Fatti e procedimento principale
Nel dicembre 2022 il Procuratore capo europeo aveva chiesto la revoca dell’immunità di due deputati europei, tra cui la ricorrente, e di sei assistenti parlamentari accreditati, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939. Successivamente la ricorrente aveva adito il Tribunale con un altro ricorso, volto a contestare la richiesta di revoca dell’immunità e la relativa comunicazione istituzionale del Parlamento.
In parallelo, il 23 aprile 2023 la ricorrente aveva chiesto al Parlamento, sulla base del regolamento n. 1049/2001, informazioni e accesso a documenti relativi a casi di irregolarità nella gestione di indennità connesse agli assistenti parlamentari accreditati. Il Parlamento aveva individuato, tra i documenti richiesti, decisioni di recupero di somme indebitamente versate, lettere di preavviso, note di addebito, comunicazioni di pagamento e elementi di prova presentati dai deputati, ma aveva negato l’accesso invocando la tutela dei procedimenti giudiziari.
Questioni esaminate
La ricorrente sosteneva che la divulgazione dei documenti non avrebbe leso il procedimento pendente, poiché si trattava di materiale fattuale e non di posizioni interne del Parlamento. In subordine, invocava un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
Il Parlamento replicava che l’accesso avrebbe alterato l’uguaglianza delle armi nel giudizio pendente e compromesso la sana amministrazione della giustizia, poiché la ricorrente avrebbe potuto usare i documenti come prove in un procedimento nel quale gravava su di lei l’onere della prova.
Quadro normativo e criteri applicabili
Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 1049/2001 esprime il principio della massima trasparenza e dell’accesso più ampio possibile ai documenti delle istituzioni. Le eccezioni dell’articolo 4 devono essere interpretate e applicate restrittivamente.
Per l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, il diniego è ammesso solo quando la divulgazione arrechi un pregiudizio concreto e prevedibile alla protezione dei procedimenti giudiziari. Inoltre, ai fini della verifica dell’eccezione, conta il contenuto del documento richiesto; il richiedente non è tenuto a motivare la domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.
Ragionamento del Tribunale sull’uguaglianza delle armi
Il Tribunale osserva che l’eccezione relativa ai procedimenti giudiziari può riguardare anche documenti non redatti per un processo specifico, ma solo se la loro divulgazione è idonea a compromettere l’equilibrio processuale tra le parti. Tuttavia, i documenti richiesti in questo caso erano atti e fascicoli amministrativi del Parlamento relativi al controllo di irregolarità nella gestione delle indennità degli assistenti parlamentari accreditati.
Essi non erano stati redatti per il giudizio pendente e non contenevano la posizione interna del Parlamento sulle questioni oggetto di quel giudizio, cioè la legittimità della richiesta di revoca dell’immunità e della successiva comunicazione al Parlamento. Il semplice fatto che tali documenti potessero essere utilizzati come prova in un’altra causa non bastava a farli rientrare nell’eccezione.
Il Tribunale respinge inoltre l’argomento del Parlamento secondo cui la divulgazione avrebbe invertito le regole sull’onere della prova: il regolamento n. 1049/2001 impone un obbligo autonomo di trasparenza che non può essere neutralizzato solo perché la controparte non è soggetta a un obbligo speculare di disclosure. Né rileva la possibilità per le parti di chiedere al Tribunale misure istruttorie o organizzative nel procedimento principale.
Ragionamento sulla sana amministrazione della giustizia
Quanto alla sana amministrazione della giustizia, il Tribunale richiama la necessità che il dibattito processuale si svolga in un clima di serenità e senza pressioni esterne. Tuttavia, nel caso concreto, il Parlamento non aveva dimostrato che l’accesso ai documenti avrebbe compromesso il corretto svolgimento del processo o alterato il regime probatorio davanti al giudice.
Il fatto che un documento possa essere prodotto in giudizio non significa, di per sé, che la sua divulgazione pubblica pregiudichi la funzione giurisdizionale. Il Tribunale sottolinea che la disciplina dell’accesso ai documenti e quella della produzione della prova nel processo hanno finalità diverse e non sono intercambiabili, ma possono coesistere.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie entrambe le censure formulate contro il diniego fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Poiché l’eccezione non è applicabile, non vi è bisogno di esaminare la questione dell’eventuale interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
La decisione del Parlamento del 31 luglio 2023 viene quindi annullata. Il Parlamento è inoltre condannato a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.
Principio affermato
La tutela dei procedimenti giudiziari non può essere invocata per negare l’accesso a documenti amministrativi che non rivelano la posizione dell’istituzione sulle questioni controverse di un processo pendente e che non presentano un nesso concreto tale da compromettere l’uguaglianza delle armi o la serenità del giudizio. L’accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 resta autonomo rispetto agli strumenti processuali di acquisizione della prova e non può essere limitato in via automatica per il solo fatto che i documenti possano essere utili a una parte in un contenzioso.
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