Tribunale, Sentenza T-437/23
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 9 July 2025. — Hala Almaghout v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Syria – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Restrictions on entry into the territory of the Member States – List of persons, entities and bodies subject to restrictions on entry into the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Error of assessment. — Case T-437/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla gli atti del Consiglio che mantenevano Hala Almaghout nelle liste sanzionatorie UE relative alla Siria per il 2023 e il 2024. Pur riconoscendo che il criterio della appartenenza alla famiglia Makhlouf è autonomo e sufficiente a giustificare il listing, il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia fornito prove credibili e concordanti della propria distanza dal regime siriano e dalla famiglia. Gli elementi relativi a una pretesa elusione tramite una vendita immobiliare del 2010 non sono giudicati sufficienti a fondare il mantenimento delle misure.
Annullamento del mantenimento in liste sanzionatorie UE di una persona per la situazione in Siria, per errore di valutazione del Consiglio sulla presunta associazione al regime e sul rischio di elusione.
La questione giuridica
Se il Consiglio potesse mantenere il nome della ricorrente nelle liste UE di congelamento fondi e restrizioni di ingresso per il solo fatto di essere membro della famiglia Makhlouf, e se gli elementi prodotti dalla ricorrente fossero sufficienti a superare la presunzione di associazione al regime siriano e a escludere un reale rischio di elusione delle sanzioni.
Principio di diritto
Nei regimi sanzionatori UE relativi alla Siria, l’appartenenza alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo, oggettivo e sufficiente per il listing, ma la persona interessata può evitarne o farne annullare gli effetti dimostrando, con un insieme di elementi specifici, precisi e coerenti, di non essere associata al regime, di non esercitarvi influenza e di non presentare un reale rischio di elusione. Nel caso di specie, la ricorrente ha validamente superato la presunzione derivante dal criterio familiare; il Consiglio ha quindi commesso un errore di valutazione nel mantenerla nelle liste, con conseguente annullamento degli atti impugnati per quanto la riguardano.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Decisione 2013/255/PESC
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Decisione (PESC) 2015/1836
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Decisione (PESC) 2023/1035
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027
- Decisione (PESC) 2024/1510
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Mantenimento nelle liste sanzionatorie UE per la situazione in Siria: annullamento per errore di valutazione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro il mantenimento del nome di Hala Almaghout nelle liste dell’Unione relative alle misure restrittive adottate in vista della situazione in Siria. Il Tribunale esamina sia gli atti del 2023 sia quelli del 2024, adottati dal Consiglio in applicazione della Decisione 2013/255/PESC e del Regolamento (UE) n. 36/2012.
Fatti e contesto normativo
La ricorrente è vedova di Mohammed Makhlouf, imprenditore siriano e membro della famiglia del Presidente Assad. Il sistema sanzionatorio UE contro la Siria mira, tra l’altro, a congelare fondi e risorse economiche e a imporre restrizioni di ingresso a persone associate al regime, beneficiarie del regime o ad esso collegate. Con gli atti del 2015, il Consiglio ha introdotto criteri specifici, tra cui quello dei membri delle famiglie Assad e Makhlouf, accompagnati da una clausola di esclusione se vi siano informazioni sufficienti a dimostrare che la persona non è associata al regime, non esercita influenza su di esso o non presenta un rischio reale di elusione.
Procedimento e motivazione del listing
La ricorrente era stata iscritta nelle liste nel 2022 come "vedova di Mohammed Makhlouf" e "membro della famiglia Makhlouf". Il Consiglio aveva inizialmente fondato il mantenimento della misura sulla sua appartenenza familiare e, successivamente, aveva richiamato anche elementi legati a una vendita immobiliare del 2010 in Siria, ritenuta sospettata di essere stata utilizzata per schermare asset e aggirare future o attuali misure restrittive.
Prima questione: natura del criterio familiare
Il Tribunale ribadisce che il criterio di appartenenza alla famiglia Makhlouf è un criterio autonomo, oggettivo e sufficiente a sorreggere la misura restrittiva, senza necessità di provare ulteriormente il sostegno al regime o il vantaggio ricevuto da esso. Tuttavia, la norma contiene una possibilità di esclusione: la persona non deve essere mantenuta in lista se produce informazioni sufficienti a dimostrare l’assenza di associazione, influenza o rischio reale di elusione.
Valutazione delle prove offerte dalla ricorrente
Il Tribunale ritiene che la ricorrente abbia presentato un complesso di elementi specifici, precisi e coerenti, idonei a dimostrare che il suo rapporto con la famiglia Makhlouf era conflittuale e, soprattutto, che non vi era un legame effettivo con il regime siriano. Vengono valorizzati, tra gli altri, la sua dichiarazione, la testimonianza di C, il rapporto della società B fondato su interviste a 19 persone con conoscenza del contesto siriano, nonché documentazione giudiziaria e amministrativa che conferma conflitti familiari e procedimenti tra la ricorrente e altri membri della famiglia.
Credibilità delle prove
Il Tribunale attribuisce particolare rilievo alla seconda dichiarazione della ricorrente, ritenendola corroborata da documenti oggettivi e dunque affidabile. Considera invece prive di reale valore probatorio le testimonianze di persone dell’entourage della ricorrente che non erano supportate da riscontri esterni. La testimonianza di C, alla luce della sua reputazione professionale e del suo coinvolgimento pubblico in vicende contro il regime siriano, è invece ritenuta credibile. Anche il rapporto B è giudicato affidabile, in quanto basato su interviste coerenti a soggetti indipendenti e non interessati all’esito del processo.
Rischio di elusione e vendita immobiliare del 2010
Il Consiglio aveva sostenuto che la vendita immobiliare del 2010 e i successivi trasferimenti in Austria dimostrassero un rischio reale di elusione delle sanzioni. Il Tribunale respinge questa lettura: la vendita è anteriore all’inizio della guerra civile siriana e all’adozione delle prime misure restrittive; i trasferimenti sono avvenuti in un contesto che non consente di inferire, con sufficiente certezza, un meccanismo di elusione delle sanzioni UE. Anche gli altri elementi richiamati dal Consiglio non sono reputati sufficienti a dimostrare che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, la ricorrente presentasse un rischio attuale e concreto di elusione.
Esito e dispositivo
Il Tribunale conclude che la ricorrente ha validamente superato la presunzione di associazione al regime siriano derivante dal criterio familiare. Di conseguenza, il mantenimento del suo nome nelle liste sanzionatorie è viziato da errore di valutazione e gli atti del 2023 e del 2024 sono annullati per la parte che la riguarda. Il Consiglio è condannato alle spese, mentre la Repubblica d’Austria sopporta le proprie.
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