Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1173/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 9 July 2025. — Spin Master Toys UK Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – Three-dimensional EU trade mark – Shape of a cube with faces having a grid structure and differentiated by their colours – Absolute ground for invalidity – Sign consisting exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result – Article 7(1)(e)(ii) of Regulation (EC) No 207/2009. — Case T-1173/23

Giurisprudenza europea62023TJ1173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Spin Master Toys UK Ltd contro la decisione EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio tridimensionale ispirato al Rubik’s Cube. La pronuncia ribadisce che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), occorre identificare le caratteristiche essenziali del segno e verificare se tutte siano funzionali; nel caso concreto, la differenziazione cromatica delle facce del cubo è stata considerata parte integrante della forma e necessaria al risultato tecnico. È stata inoltre respinta la censura relativa ai "jigsaw puzzles", ritenendo l’indicazione di prodotto sufficientemente ambigua da non poter essere interpretata in favore della ricorrente.

Nullità di un marchio UE tridimensionale a forma di cubo colorato: applicazione del divieto per i segni consistenti esclusivamente nella forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO, si discute se il marchio tridimensionale del cubo (versione 5x5 del Rubik’s Cube), registrato in colore, sia stato correttamente dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, in particolare: se i colori e la loro differenziazione costituiscano caratteristiche essenziali della forma; se tali elementi facciano parte della "forma" ai fini della norma; se siano necessari per ottenere un risultato tecnico; e, in relazione ai "jigsaw puzzles", se l’estensione della nullità sia corretta.

Principio di diritto

Un marchio UE tridimensionale registrato in colore può essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 quando le sue caratteristiche essenziali sono costituite dalla forma del cubo, dalla griglia che separa i piccoli quadrati e dalla differenziazione cromatica delle facce, se tale differenziazione produce un effetto di contrasto necessario a realizzare il risultato tecnico del puzzle; il fatto che i colori siano sostituibili, abbiano anche valore estetico o che esistano soluzioni alternative non esclude l’applicazione del divieto, e ciò vale anche per la voce "jigsaw puzzles" inclusa nella classe 28, letta in modo da non premiare l’imprecisione della domanda di registrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 2868/95
  • Regolamento (UE) 2015/2424

Nullità di un marchio UE tridimensionale a forma di cubo colorato

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso contro una decisione della commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di un marchio tridimensionale ispirato al Rubik’s Cube. Il caso verte sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 ai segni tridimensionali registrati in colore.

Fatti e procedimento

Il marchio contestato, registrato nel 2012 e oggetto di domanda depositata nel 2011, raffigura un cubo tridimensionale con struttura a griglia e facce differenziate da sei colori specifici: rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco. L’interveniente Verdes Innovations SA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per varie ragioni assolute; la cancellazione è stata accolta solo per i beni della classe 28, mentre è stata respinta per i servizi delle classi 35 e 41.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 18 maggio 2011, si applica il diritto sostanziale del regolamento n. 207/2009. Sul piano processuale, la controversia è disciplinata dal regolamento n. 2017/1001. Le disposizioni centrali sono l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Quadro giurisprudenziale richiamato

Il Tribunale ricostruisce in modo articolato la giurisprudenza su forme funzionali e segni tridimensionali, richiamando tra le altre le sentenze:

  • Lego Juris,
  • Simba Toys,
  • Gömböc,
  • Roxtec,
  • Pi-Design,
  • la precedente controversia relativa al Rubik’s Cube, in particolare la causa T-601/17.

Viene ribadito che il divieto mira a impedire che il diritto dei marchi si traduca in un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto.

Identificazione delle caratteristiche essenziali del segno

La prima questione affrontata è se i colori e la loro disposizione costituiscano una caratteristica essenziale autonoma del marchio. Il Tribunale esclude che la commissione di ricorso abbia attribuito rilievo a una "specifica disposizione" dei colori; secondo il Tribunale, il vero elemento essenziale è la differenziazione cromatica delle piccole caselle, che produce un effetto di contrasto.

Le caratteristiche essenziali del marchio sono individuate come segue:

  • forma di cubo;
  • griglia che separa 5x5 piccoli quadrati su ciascuna faccia;
  • differenziazione dei piccoli quadrati mediante sei colori di base, tale da consentirne la distinzione visiva.

Il Tribunale sottolinea che i colori di base non sono un elemento arbitrario significativo in sé, ma servono soprattutto a distinguere le facce del cubo.

La nozione di "forma" e l’integrazione dei colori

Sul punto decisivo della nozione di "forma", il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il colore sarebbe sempre un elemento estraneo alla forma. In una valutazione coerente con la funzione tecnica del prodotto, la differenziazione cromatica è considerata inseparabile dalla forma tridimensionale del cubo e parte integrante della stessa.

Il Tribunale osserva che l’aggiunta di colori a una forma funzionale non impedisce che il segno continui a consistere esclusivamente nella forma del prodotto, quando i colori svolgono una funzione tecnica di distinzione visiva e non introducono un elemento non funzionale essenziale idoneo a sottrarre il segno al divieto.

Funzionalità dei colori e risultato tecnico

Il secondo motivo verte sulla tesi che i colori servirebbero a rendere il cubo più attraente, ma non sarebbero necessari a ottenere un risultato tecnico. Il Tribunale non condivide questa impostazione: la funzione tecnica dei colori consiste nel permettere di distinguere le facce e i singoli quadrati tramite contrasto, così da consentire il corretto funzionamento del puzzle.

Il Tribunale afferma che:

  • non rileva la presenza di possibili soluzioni alternative o di differenti design superficiali;
  • non rileva che i colori abbiano anche una valenza estetica;
  • non rileva che la scelta dei colori possa essere stata, in origine, anche creativa.

Ciò che conta è il nesso causale tra l’elemento essenziale del segno e il risultato tecnico perseguito.

Rilevanza delle decisioni e dei precedenti invocati

Il Tribunale respinge anche i richiami ai precedenti Louboutin e Textilis, ritenendoli non pertinenti perché riguardano rispettivamente un marchio di posizione e un marchio figurativo bidimensionale con motivo decorativo, non un marchio tridimensionale funzionale. Ugualmente non decisivi sono i riferimenti a pronunce di giudici nazionali o ad altre decisioni sul distintivo del segno.

La parte relativa ai "jigsaw puzzles"

In relazione ai "jigsaw puzzles" inclusi nella classe 28, il Tribunale osserva che la formulazione della voce è ambigua e può essere intesa sia in senso bidimensionale sia tridimensionale. Poiché il titolare del marchio non può trarre vantaggio dall’imprecisione della propria lista di prodotti, l’indicazione viene interpretata in modo da comprendere anche i puzzle tridimensionali.

Per tali prodotti, il Tribunale ritiene che il marchio sia comunque funzionale: la griglia separa gli elementi e i colori ne indicano l’ordine di ricomposizione. Ne consegue che il motivo di nullità vale anche per questa voce della classe 28.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Spin Master Toys UK Ltd alle spese, incluse quelle sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, secondo le conclusioni già formulate dalle parti vittoriose.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità assolutaforme necessarie a ottenere un risultato tecnicotutela dei segni tridimensionaligiocattoli e puzzle

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.