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Sentenza

Sentenza n. 14099/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della nota n. 100962 del 16.12.2019, recante il preavviso di inserimento dell’annotazione nel casellario informatico della segnalazione (effettuata dal Comune di San Pietro Vernotico con note del 9.11.2018 n. prot. 21713 e acquisita al prot. ANAC n. 92622 in data 12.11.2018, del 10.11.2018 n. prot. 21740, acquisita al prot. ANAC n. 92653 in data 12.11.2018 e del 5.2.2019 n. prot. 9431) circa l’adozione di un atto di risoluzione del contratto per grave inadempimento della ricorrente nell’esecuzione di lavori di completamento della nuova area cimiteriale e sistemazione dei percorsi pedonale del cimitero comunale, dell’importo di euro 1.178.460, 70, stipulato in data 28.10.2014, n. rep. 1138; - delle suindicate note di segnalazione; - della nota n. 765 del 7.1.2020, di comunicazione dell’intervenuto inserimento dell’annotazione prot. ANAC n. 100962 del 16.12.2019, nei confronti della ricorrente, nel suddetto casellario; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 19.3.2019 prot. 22732; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota n. 3107 del 15.1.2020 dell’ANAC; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202000621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel casellario informatico ANAC, relativa alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di lavori pubblici, nonché gli atti presupposti e la successiva nota integrativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'annotazione inserita nell'area B del casellario informatico dell'ANAC a seguito della segnalazione del Comune di San Pietro Vernotico relativa alla risoluzione, per grave inadempimento dell'impresa, del contratto di lavori di completamento della nuova area cimiteriale e di sistemazione dei percorsi pedonali del cimitero comunale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 213, comma 10, e dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. 50/2016, nonché la violazione del giusto procedimento. Ha inoltre prospettato l'incostituzionalità del nuovo testo dell'art. 80, comma 5, lettera c), come modificato dal d.l. 135/2018. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota integrativa dell'annotazione per le medesime ragioni. Nel corso del giudizio l'ANAC ha comunicato di avere cancellato l'annotazione per decorso del termine di pubblicità previsto dalla disciplina del casellario. La ricorrente non ha formulato né prospettato una domanda risarcitoria e, dopo la comunicazione dell'ANAC, si è limitata a chiedere il passaggio in decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decidendo in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha distinto la cessazione della materia del contendere, che richiede un'attività amministrativa integralmente satisfattiva e irretrattabile dell'interesse azionato, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando una situazione nuova rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza. Nel caso concreto, la cancellazione dell'annotazione per decorso del termine di pubblicità ha fatto venir meno l'utilità attuale della pronuncia di annullamento, senza costituire acquiescenza dell'ANAC alle censure della ricorrente. Il giudice ha inoltre richiamato la possibilità di una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. quando il ricorrente dichiari di avere interesse ai fini risarcitori; tale possibilità non è stata esercitata, poiché la società non ha mai articolato né prospettato una pretesa risarcitoria. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto quanto alle spese della parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell'annotazione nel casellario informatico ANAC, la cui applicazione è stata contestata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016

    Richiamato in relazione alla contestata annotazione concernente la risoluzione contrattuale per grave inadempimento; la relativa questione sostanziale non è stata decisa.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti successivi al ricorso e dal comportamento processuale delle parti.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente, quando viene meno l'interesse all'annullamento, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, purché il ricorrente dichiari tale interesse nelle forme e nei termini processuali previsti.

  • art. 73 c.p.a.

    Individua le forme e i termini entro i quali deve essere resa la dichiarazione di interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.

  • art. 23, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici

    Prevede il termine di durata della pubblicità dell'annotazione, decorso il quale l'ANAC ha proceduto alla cancellazione dell'annotazione impugnata.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Indicato quale base normativa del regolamento ANAC applicato alla gestione del casellario informatico.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva e irretrattabile dell'interesse azionato; quando invece una situazione nuova, di fatto o di diritto, rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza richiesta, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cancellazione di un'annotazione dal casellario informatico per decorso del termine di pubblicità può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dell'annotazione, senza implicare acquiescenza dell'autorità alle censure dedotte.
  • Quando viene meno l'interesse all'annullamento, il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se il ricorrente dichiara di avere interesse a tale accertamento ai fini risarcitori nelle forme e nei termini processuali previsti.
  • La dichiarazione di interesse risarcitorio ai fini dell'accertamento dell'illegittimità non richiede che siano già specificati i presupposti della futura domanda risarcitoria né che essa sia stata proposta nello stesso giudizio; in mancanza di tale dichiarazione, il venir meno dell'interesse all'annullamento comporta l'improcedibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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