Cassazione Civile, Ordinanza n. 25098/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un fondo sito nel Comune di Cavaion Veronese ha agito per ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, deducendo che il proprio fondo fosse intercluso e chiedendo quindi il collegamento alla pubblica via. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, rilevando che, quando l'interclusione derivi dalla vendita di un fondo contiguo, opera la disciplina dell'art. 1054 c.c. e la rinuncia del venditore ad ottenere la servitù gratuita sul fondo alienato impedisce di ricorrere poi alla servitù coattiva ex art. 1051 c.c. contro altri confinanti. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: nullità della sentenza per motivazione manoscritta e illeggibile; violazione delle regole sul contraddittorio nelle azioni ex art. 1051 c.c.; errata esclusione di una C.T.U. che, secondo lui, non sarebbe stata esplorativa perché già esisteva una consulenza di parte; errata applicazione degli artt. 1054 e 1051 c.c., sostenendo che la mancata richiesta di servitù gratuita al momento della vendita non potesse precludere la domanda di passaggio coattivo verso gli altri convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la redazione manoscritta della motivazione non comporta nullità se il testo è comunque leggibile e univocamente comprensibile; ha poi dichiarato inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura riferita alla clausola contrattuale nei confronti del compratore del fondo alienato, e infondato il motivo nei confronti degli altri confinanti, ribadendo che chi ha alienato un fondo divenendo intercluso non può chiedere a terzi il passaggio coattivo se non dimostra di non poter ottenere utilmente il passaggio gratuito dal proprio dante causa ai sensi dell'art. 1054 c.c. Il rigetto del quarto motivo ha assorbito il secondo e il terzo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei due controricorrenti e ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
La servitù coattiva di passaggio non è azionabile in via surrogatoria quando l'interclusione derivi da alienazione e il proprietario non dimostri di non poter ottenere il passaggio gratuito previsto dall'art. 1054 c.c.
art. 1054 c.c.
Nell'ipotesi di fondo rimasto intercluso per effetto di alienazione, il proprietario ha diritto a chiedere il passaggio gratuito al proprio dante causa; la rinuncia a tale beneficio ha efficacia preclusiva rispetto alla successiva domanda ex art. 1051 c.c. verso altri confinanti.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di essere redatta a mano, se resta leggibile e comprensibile.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge formulate nei motivi sul contraddittorio, sulla C.T.U. e sull'applicazione degli artt. 1051 e 1054 c.c.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi contesta l'interpretazione di una clausola contrattuale deve trascriverla integralmente e indicare la sede processuale del documento; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
artt. 175 e 127 c.p.c.
La Corte richiama il principio di ragionevole durata del processo per evitare attività processuali superflue, come la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso manifestamente infondato.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non ricorrevano i presupposti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la motivazione di una sentenza non è nulla per il solo fatto che sia manoscritta o di difficile lettura, se il testo resta comunque decifrabile e non richiede un'attività interpretativa tale da rendere incerto il contenuto decisorio.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale, il ricorrente deve rispettare il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendo il testo della clausola e indicando dove sia stato prodotto il documento.
- Il proprietario di un fondo intercluso per effetto di alienazione non può agire direttamente contro un qualsiasi fondo confinante per ottenere il passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. se non dimostra l'impossibilità di ottenere utilmente il passaggio gratuito dal venditore o dai suoi eredi ai sensi dell'art. 1054 c.c.
- La rinuncia al diritto di ottenere il passaggio gratuito previsto dall'art. 1054 c.c. può precludere, in rapporto alla medesima interclusione derivante dalla vendita, l'esercizio dell'azione per la costituzione della servitù coattiva verso altri confinanti.
- Se il ricorso per cassazione appare prima facie infondato, il giudice può evitare attività processuali superflue, come l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione di notifiche viziate, in nome della ragionevole durata del processo.
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