Cassazione Penale, Sentenza n. 17852/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori di Icardi e Greco impugnano la conferma delle condanne per tentata estorsione aggravata (capo A) deducendo: vizio di motivazione e violazione di legge per aver fondato la colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa (art. 192 c.p.p.), nonostante incongruenze nei suoi racconti; per Icardi, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e difetto di motivazione nella quantificazione delle statuizioni civili (risarcimento), mentre per Greco si censura la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica per non aver considerato le incongruenze delle dichiarazioni del Rossi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di Greco nella sua totalita'. Il ricorso di Icardi e' stato rigettato quanto alle censure penali (confermata la condanna a 2 anni e 2.000,00 euro di multa per ciascuno per il reato contestato al capo A e le assoluzioni sugli altri capi), ma e' stato accolto limitatamente agli effetti civili: la sentenza e' annullata solo nella parte di liquidazione del danno a favore di Icardi e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. La Corte ha inoltre condannato Greco al pagamento delle spese processuali. Motivo centrale: i giudici di merito hanno fornito motivazione congrua sulla valutazione della attendibilita' della persona offesa e sul diniego delle attenuanti generiche; invece la quantificazione del risarcimento mancava di motivazione specifica.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato il comma 3 in relazione alle dichiarazioni della persona offesa
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche da sole, a fondamento della condanna se il giudice fornisce una motivazione adeguata sulla credibilita' soggettiva del dichiarante e sull'attendibilita' intrinseca del racconto; il livello di scrutinio richiesto e' piu' penetrante rispetto a quello richiesto per altri testi
art. 62-bis cod. pen.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e' valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; il giudice puo' legittimamente negarle fondandosi sulle ragioni preponderanti della decisione e anche su un unico elemento decisivo, purche' la motivazione sia congrua e non contraddittoria
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalita' del reo: utilizzato come parametro per valutare la personalita' dell'imputato e i fattori ostativi o favorevoli al riconoscimento delle attenuanti
art. 622 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'invio al giudice civile competente per valore in grado di appello, in caso di annullamento degli effetti civili della sentenza penale
Giurisprudenza consolidata (Sez. U n. 41461/2012 e altre)
Principi interpretativi affermati dalla Cassazione: esigenze di piu' rigorosa verifica delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche l'indisponibilita' per la Corte di legittimita' a rimettere in discussione valutazioni di fatto dei giudici di merito in assenza di manifeste contraddizioni
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna solo se il giudice motiva in modo specifico e rigoroso la loro credibilita' e attendibilita'; discrepanze nel racconto non determinano automaticamente l'inaffidabilita'.
- La rivalutazione in Cassazione del giudizio di attendibilita' e del compendio probatorio e' possibile solo se emergono manifeste contraddizioni o vizi di illogicita' nella motivazione dei giudici di merito; altrimenti la valutazione dei fatti resta rimessa al giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e' una valutazione discrezionale: il giudice può negarle anche basandosi su un unico elemento decisivo (es. gravità del fatto, precedenti penali, mancanza di segni di resipiscenza), purché motivi congrui e coerenti siano forniti.
- L'esclusione della recidiva e la negazione delle attenuanti sono valutazioni distinte e possono coesistere: l'assenza di recidiva prognostica non impedisce di valutare i precedenti come elemento ostativo alle attenuanti.
- Se il giudice penale quantifica direttamente il risarcimento senza indicare i criteri o se omette qualsiasi motivazione sulla liquidazione del danno, la Cassazione annulla la statuizione civile e rinvia al giudice civile competente per valore per una corretta determinazione.
- L'impugnazione della sola quantificazione risarcitoria da parte di un coimputato non giova automaticamente agli altri coobbligati in solido se l'impugnazione non investe profili di responsabilita' penale.
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