Sentenza n. 15573/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12821/2024, pubblicata in data 12 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 31029/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12821/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 dicembre 2024, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto, quale docente a tempo determinato, il beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad attribuire un valore complessivo di 1.000 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l'attuazione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e i presupposti per l'actio iudicati; il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha contestato la mancata esecuzione, e dagli atti risulta che il titolo non è stato adempiuto. Il giudice ha rilevato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica per l'importo stabilito dal titolo, se non già attribuita anche parzialmente, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato a pagare 650 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante - anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a..
La tutela in ottemperanza è esperibile quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo e sussistano i relativi presupposti; accertato l'inadempimento, il giudice ordina all'amministrazione di dare esecuzione al titolo.
art. 1 l. 107/2015
Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda n. R.G. 31029/2024 – ha dichiarato “il diritto della parte ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024”
Nel giudizio di ottemperanza il TAR dispone l'attuazione del diritto alla Carta elettronica già riconosciuto dal titolo giudiziale, senza riesaminare i presupposti della pretesa.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda n. R.G. 31029/2024 – ha dichiarato “il diritto della parte ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024” ed ha conseguentemente condannato “il Ministero resistente a provvedere all’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Il titolo azionato comprende gli interessi e la rivalutazione dalla data in cui sorge il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla norma.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, una volta provati il passaggio in giudicato del titolo e il persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni giudiziali; i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato non possono essere rimessi in discussione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte e assegnandogli un termine successivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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