Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27619/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 di riduzione della pena a titolo di rimedio risarcitorio per presunta violazione dell'art. 3 CEDU (condizione detentiva inumana per sovraffollamento e permanenza prolungata in cella) riferita a periodi trascorsi in diversi istituti (Napoli Poggioreale, Viterbo, Spoleto, Cuneo, Palermo Ucciardone, Milano Opera). Il Magistrato di sorveglianza dichiarò inammissibile il reclamo considerando preclusa la valutazione per presunto giudicato esecutivo derivante da un'ordinanza del 13/05/2015 non impugnata e ritenendo mancasse l'attualità del pregiudizio per i periodi anteriori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. La Corte ha affermato che, pur trovando normalmente applicazione il principio di preclusione processuale anche nei procedimenti di sorveglianza, detta esclusione non opera quando sussista un radicale mutamento dell'orientamento giurisprudenziale (o un consolidato diritto vivente) e ha chiarito che, in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter per violazione dell'art. 3 CEDU, il presupposto per la competenza del Magistrato è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio; perciò il magistrato dovrà entrare nel merito e valutare i periodi di detenzione pregressi indicati nella domanda.

Norme richiamate

  • art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Base procedurale per la richiesta di rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU; la Corte richiede che il magistrato valuti il merito quando sussiste perdurante stato di restrizione e non può respingere automaticamente per preclusione quando vi sia mutamento giurisprudenziale.

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Norma sostanziale invocata dal ricorrente per contestare condizioni detentive inumane (sovraffollamento, permanenza prolungata in cella); la Corte conferma che la verifica della violazione può riguardare anche periodi pregressi se il richiedente è in perdurante stato di restrizione.

  • art. 666 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 678)

    Fondamento normativo del principio di preclusione processuale nel procedimento di sorveglianza; la Corte ne conferma l'applicabilità ma precisa l'eccezione in caso di mutamento giurisprudenziale o consolidamento di nuovo diritto vivente.

  • art. 69 ord. pen.

    Distinzione tra il rimedio del reclamo (che richiede l'attualità del pregiudizio per inibire la prosecuzione della violazione) e il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter, per il quale rileva il perdurante stato di restrizione e non l'attualità del pregiudizio.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U Beschi; Sez.1 Basso, Acquas, Ruffolo, Commisso)

    La Corte richiama orientamenti secondo cui un mutamento consolidato di giurisprudenza o decisione delle Sezioni Unite può superare la preclusione del giudicato esecutivo e consente la riproposizione di richieste già precedentemente rigettate.

Massime di principio

  • Il principio di preclusione processuale nel procedimento di sorveglianza impedisce generalmente di rieditare questioni già definitivamente decise, ma questa regola può essere superata da un radicale mutamento giurisprudenziale o da un consolidato diritto vivente.
  • Per le istanze risarcitorie ex art. 35-ter basate su violazione dell'art. 3 CEDU non è richiesta l'attualità del pregiudizio: è sufficiente il perdurante stato di restrizione del richiedente per giustificare la valutazione del merito anche su periodi detentivi passati.
  • Il Magistrato di sorveglianza, se non è applicabile la preclusione, deve entrare nel merito e valutare concretamente le condizioni detentive contestate anche se riferite a istituti e periodi antecedenti l'attuale esecuzione.
  • La distinzione procedurale tra rimedio inibitorio (reclamo) e rimedio risarcitorio è centrale: il primo richiede attualità dell'illegittimità, il secondo può riguardare situazioni pregresse se il detenuto si trova ancora in stato di restrizione.
  • In casi simili è utile verificare se vi siano stati cambiamenti consolidati nell'orientamento giurisprudenziale: se presenti, la preclusione derivante da precedenti provvedimenti non impugnati potrebbe non ostare alla riapertura della domanda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.