Sentenza n. 519/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’atto prot. n. 0380518/2023 del 7 dicembre 2023 del Responsabile del Procedimento del Comune di Brescia avente ad oggetto “Piano Attuativo in variante al P.G.T. relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 Riscontro”; - della Deliberazione di G.C. di Brescia n. 62 del 16 febbraio 2023 con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo in variante al P.G.T. relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 via Sostegno presentato dalla Società G.C. s.r.l. promotrice dell’intervento; - dell’atto dell’Autorità Competente per la VAS del Comune di Brescia, prot. n. 0224063/2023 del 10 luglio 2023 con il quale è stato espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS del suddetto Piano Attuativo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali riguardanti il suddetto Piano Attuativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del 7 dicembre 2023 relativa alla legittimazione della società promotrice a presentare il piano attuativo in variante al P.G.T., nonché gli atti presupposti, inclusi l’avvio della verifica di assoggettabilità a VAS e il parere di non assoggettabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile incluso nell’ambito di trasformazione AT-A.6 via Sostegno, contestava la legittimazione della società promotrice a presentare il piano attuativo senza il consenso di tutti i proprietari. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 12, comma 4, della l.r. Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 27, comma 5, della l. n. 166/2002, sostenendo che il Comune avesse erroneamente calcolato la maggioranza del valore degli immobili mediante criteri diversi per fabbricati e terreni, che la società non disponesse della proprietà o della disponibilità effettiva di una parte degli immobili, che le deleghe dei proprietari fossero nulle per difetto della forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che fosse necessaria la previa costituzione di un consorzio e che non fossero state computate le aree comunali. Deduceva, inoltre, l’incompetenza della Giunta e degli altri organi comunali, assumendo che, ai sensi dell’art. 42 TUEL, dovesse pronunciarsi previamente il Consiglio comunale sulle questioni relative alle alienazioni immobiliari e al governo del territorio. Il Comune eccepiva la tardività dell’impugnazione degli atti relativi alla verifica di assoggettabilità a VAS e l’inammissibilità delle censure, oltre a contestarne il merito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività. Ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato specifiche censure contro la deliberazione della Giunta comunale del 16 febbraio 2023 né contro il provvedimento di non assoggettabilità a VAS del 10 luglio 2023, individuando quale atto lesivo la nota del 7 dicembre 2023; gli atti precedenti erano stati impugnati solo in quanto presupposti. Nel merito, il giudice non ha esaminato le censure di legittimità, poiché la società promotrice ha ritirato la pratica relativa al piano attuativo e il Comune ha conseguentemente concluso e archiviato il procedimento. Tale sopravvenienza ha eliminato l’interesse del ricorrente alla decisione. Il TAR ha escluso, invece, la cessazione della materia del contendere, poiché il ritiro e l’archiviazione della pratica non costituivano un provvedimento satisfattivo della pretesa né implicavano il riconoscimento dell’illegittimità degli atti impugnati. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, l.r. Lombardia n. 12/2005
Richiamato quale parametro per stabilire la legittimazione dei proprietari rappresentanti la maggioranza del valore degli immobili alla presentazione del piano attuativo.
art. 27, comma 5, l. n. 166/2002
Richiamato in relazione alla disciplina della costituzione del consorzio tra i proprietari e al computo della maggioranza del valore degli immobili.
art. 42 d.lgs. n. 267/2000
Invocato dal ricorrente per sostenere la competenza esclusiva del Consiglio comunale sulle alienazioni immobiliari e sul governo del territorio; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 48 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal Comune per sostenere la competenza della Giunta comunale sull’avvio della verifica di assoggettabilità a VAS e sugli aspetti organizzativi del procedimento; la questione è rimasta assorbita.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal Comune per sostenere la competenza dirigenziale sul provvedimento di non assoggettabilità a VAS; la questione è rimasta assorbita.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della decisione in rito.
Massime di principio
- Il ritiro della pratica amministrativa e la conseguente archiviazione del procedimento determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti relativi a quel procedimento, quando non residui un’utilità concreta e attuale derivante dall’esame del merito.
- La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa sostanziale del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale mediante un provvedimento favorevole dell’amministrazione, fondato sulla medesima situazione originaria e tale da implicare il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato; la mera archiviazione del procedimento non è sufficiente.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, quando gli atti presupposti sono impugnati senza specifiche censure e sono contestati soltanto in quanto collegati all’atto successivo ritenuto lesivo, la decorrenza del termine di impugnazione va riferita all’atto effettivamente lesivo della posizione giuridica dedotta.
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