Risoluzione n. 385 del 15/10/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 19% degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto di un immobile all’asta può spettare, per analogia con la disciplina degli immobili locati, se l’azione esecutiva per il rilascio è stata avviata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l’abitazione è adibita a principale entro un anno dal rilascio.
Detrazione interessi passivi su mutuo per acquisto all’asta giudiziaria
Detrazione interessi passivi su mutuo per acquisto di immobile all’asta giudiziaria
La risoluzione esamina la possibilità di fruire della detrazione IRPEF degli interessi passivi pagati su un mutuo ipotecario contratto per acquistare un immobile all’asta giudiziaria, quando l’immobile era ancora occupato dall’ex proprietario ed è stato necessario attivare un procedimento esecutivo per ottenerne il rilascio. Il documento chiarisce il rapporto tra la regola generale prevista per l’acquisto dell’abitazione principale e la disciplina speciale prevista per gli immobili locati.
Quesito posto dal contribuente
L’istante rappresenta di aver acquistato il 31/01/2007 un immobile sito in X di Porto tramite asta giudiziaria, con mutuo contratto il 24/01/2007 per destinarlo ad abitazione principale. L’immobile è stato effettivamente liberato solo il 27/07/2007, a seguito di procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario. La residenza è stata trasferita nel Comune di X di Porto e nell’immobile solo il 12/02/2008, quindi oltre un anno dall’acquisto.
Il contribuente chiede se, per accedere alla detrazione degli interessi passivi di cui all’art. 15 del TUIR, possa applicarsi in via analogica la regola prevista per gli immobili locati, secondo cui l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio e non entro un anno dall’acquisto.
Normativa di riferimento richiamata nella risoluzione
L’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, lett. b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede:
- la detrazione d’imposta del 19% sugli interessi passivi e relativi oneri accessori;
- la detrazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto;
- un limite massimo di importo pari a 4.000 euro.
La norma prevede inoltre una disciplina specifica per l’acquisto di unità immobiliari locate, per le quali la detrazione spetta se:
- entro tre mesi dall’acquisto è stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
- entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che la fattispecie non coincide esattamente con quella dell’immobile locato, ma presenta un elemento comune rilevante: l’acquirente deve attivare un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità dell’immobile.
In ragione di tale analogia, l’Amministrazione ritiene applicabile la previsione dell’art. 15, comma 1, lett. b), quarto periodo, secondo cui la detrazione degli interessi compete a condizione che:
- l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento;
- l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
Esito del parere
Se ricorrono le condizioni sopra indicate, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF sugli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile all’asta giudiziaria.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme sul territorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 14 ott 2008Risoluzione n. 381 del 14/10/2008
- Risoluzione · 14 ott 2008Risoluzione n. 382 del 14/10/2008
- Risoluzione · 14 ott 2008Risoluzione n. 383 del 14/10/2008
- Risoluzione · 14 ott 2008Risoluzione n. 384 del 14/10/2008
- Risoluzione · 17 ott 2008Risoluzione n. 386 del 17/10/2008
- Risoluzione · 10 ott 2008Risoluzione n. 378 del 10/10/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →