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Risoluzione

Risoluzione n. 382 del 14/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene inammissibile l’interpello perché riguardava interessi generali e non un caso concreto personale, ma chiarisce comunque che i corsi didattici sportivi delle associazioni/società affiliate non beneficiano dell’esenzione IVA ex art. 10, n. 20, DPR 633/1972, in assenza di riconoscimento da soggetto pubblico o di specifica approvazione e finanziamento pubblico.

Esenzione IVA per corsi didattici sportivi di associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate a ente di promozione sportiva

Esenzione IVA per corsi didattici sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche

La risoluzione affronta la possibilità di applicare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai corsi didattici sportivi riconosciuti da un ente di promozione sportiva e svolti da associazioni o società sportive dilettantistiche ad esso affiliate. L’Agenzia esamina sia il profilo procedurale dell’istanza di interpello sia il merito della questione fiscale.

Oggetto del quesito e posizione del contribuente

L’ente interpellante, Alfa, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, chiede se l’esenzione IVA sia applicabile ai corsi didattici sportivi da esso riconosciuti e organizzati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate. Secondo la tesi del contribuente, tali corsi dovrebbero rientrare nell’esenzione in quanto gli enti di promozione sportiva, a seguito del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sarebbero associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza e il controllo del CONI, ente di diritto pubblico.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia rileva preliminarmente che l’istanza non rispetta i requisiti dell’interpello previsti dal DM 26 aprile 2001, n. 209:

  • l’art. 1, comma 1, consente l’interpello solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza su una disposizione tributaria applicata a un caso concreto e personale;
  • l’art. 3, comma 1, lett. b), richiede una descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale.

Nel caso esaminato, l’istanza non riguarda una fattispecie personale dell’ente istante, ma questioni di interesse generale delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Per questo motivo viene dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DM n. 209 del 2001.

Trattazione del quesito in via consultiva

Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia ritiene opportuno esprimere comunque un parere, nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, senza gli effetti tipici dell’interpello.

Normativa IVA applicabile

L’art. 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 prevede l’esenzione IVA per:

  • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù;
  • le prestazioni didattiche di ogni genere, comprese formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • purché rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.

La norma, secondo l’Agenzia, riguarda quindi prestazioni di natura educativa e didattica rese da soggetti che abbiano ottenuto un riconoscimento da parte della pubblica amministrazione competente.

Chiarimenti richiamati dalla circolare n. 22 del 18 marzo 2008

L’Agenzia richiama i chiarimenti forniti dalla circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 sul riconoscimento degli organismi privati che svolgono attività educativa, didattica e formativa:

  • per gli organismi privati che svolgono corsi nelle materie di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il riconoscimento segue le regole indicate dalla circolare, anche alla luce della soppressione della precedente procedura di presa d’atto disposta dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
  • per gli altri organismi privati operanti in settori diversi da quello scolastico, il riconoscimento continua a essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative;
  • sono inoltre agevolabili le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, ma l’esenzione è limitata all’attività specificamente approvata e finanziata, costituendo il finanziamento una forma di riconoscimento per atto concludente.

Valutazione del caso concreto

Applicando tali principi al caso dei corsi sportivi indicati nell’istanza, l’Agenzia conclude che l’esenzione IVA non spetta. I corsi:

  • non risultano riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta;
  • non risultano specificamente approvati e finanziati da enti pubblici.

Di conseguenza, non possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972.

Conclusione e indirizzo agli uffici

La risoluzione afferma quindi due punti principali:

  • l’istanza di interpello è inammissibile perché non riferita a un caso concreto e personale;
  • nel merito, i corsi didattici sportivi delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate a un ente di promozione sportiva non fruiscono dell’esenzione IVA, in mancanza di riconoscimento pubblico o di specifica approvazione e finanziamento da parte di enti pubblici. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano applicati dagli uffici.

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