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Risoluzione

Risoluzione n. 386 del 17/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le Università statali e non statali legalmente riconosciute possono rientrare tra i beneficiari delle erogazioni liberali agevolate, se perseguono in via esclusiva finalità di istruzione o ricerca scientifica. Le liberalità sono deducibili dal reddito d'impresa entro il limite del 2% del reddito dichiarato, anche se l'ente svolge attività commerciali non autonome e strumentali alle finalità istituzionali.

Deducibilità delle erogazioni liberali alle Università ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR

Deducibilità delle erogazioni liberali alle Università ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR

La risoluzione esamina se le Università possano essere considerate soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR. Il chiarimento riguarda in particolare liberalità destinate a sostenere le attività istituzionali universitarie, quali nuove cattedre, borse di studio, biblioteche e strutture per studenti.

Quesito posto dalla Banca istante

La Banca Alfa S.p.A. dichiara l'intenzione di effettuare erogazioni liberali in favore di Università statali e non statali legalmente riconosciute. Chiede se tali enti possano essere ricondotti tra i beneficiari delle erogazioni agevolate previste dall'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, che consente la deduzione delle somme donate a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di istruzione o ricerca scientifica, entro il limite complessivo del 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Posizione del contribuente

La Banca sostiene che le liberalità in favore delle Università siano deducibili, poiché tali enti, in quanto persone giuridiche, perseguono esclusivamente finalità di istruzione e ricerca scientifica. Secondo l'istante, anche le eventuali attività istituzionali con carattere commerciale, come corsi di formazione a pagamento, consulenze o ricerche scientifiche remunerate, resterebbero comunque strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali e non ne altererebbero la natura.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia richiama l'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, secondo cui sono deducibili le erogazioni liberali effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese tra quelle indicate dal comma 1 dello stesso articolo o finalità di ricerca scientifica. Le finalità del comma 1 sono educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto.

Condizioni per la deducibilità

Perché l'erogazione sia deducibile, devono sussistere due requisiti:

  • il beneficiario deve avere personalità giuridica;
  • il beneficiario deve perseguire esclusivamente una o più delle finalità ammesse dalla norma, cioè educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica.

L'Agenzia sottolinea che il requisito decisivo è quello della esclusività delle finalità. I beneficiari non possono perseguire finalità diverse da quelle espressamente previste dalla disposizione agevolativa.

Verifica delle finalità del beneficiario

Le finalità dei soggetti beneficiari devono essere accertate sulla base delle norme primarie e regolamentari del settore di riferimento, nonché in base agli statuti o agli atti costitutivi dell'ente beneficiario. La risoluzione richiama, a sostegno dell'impostazione, la risoluzione n. 234/E del 17 luglio 2002, nella quale era stata riconosciuta la riconducibilità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza tra i beneficiari agevolati.

Attività commerciali dell'ente beneficiario

La risoluzione precisa che la presenza di eventuali attività qualificabili fiscalmente come commerciali non esclude automaticamente l'agevolazione, purché tali attività:

  • non siano particolarmente significative;
  • siano svolte in diretta attuazione delle finalità agevolate;
  • non assumano autonoma rilevanza;
  • non realizzino finalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma.

In altre parole, l'eventuale componente commerciale è compatibile con l'agevolazione solo se rimane strumentale e accessoria rispetto alle finalità istituzionali esclusive.

Conclusione dell'Agenzia

Applicando tali principi al caso concreto, l'Agenzia delle Entrate afferma che le Università possono rientrare tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali agevolate, purché siano rispettati i presupposti indicati, in particolare quello dell'esclusivo perseguimento di finalità di istruzione o ricerca scientifica.

Di conseguenza, la Banca interpellante può dedurre dal reddito d'impresa le erogazioni liberali effettuate in favore delle Università, entro il limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR.

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