Cassazione Penale, Sentenza n. 15869/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due vizi: (1) vizio di motivazione per aver qualificato il "gioco del mahjong" come gioco d'azzardo (art. 721 c.p.) senza adeguata istruttoria né fonti, facendo ricorso a scienza privata del giudice e violando il principio del contraddittorio; (2) vizio di motivazione sull'ascrivibilità del fatto al Nigro: mancava prova che il presidente del circolo fosse presente o a conoscenza che nel locale si praticasse il mahjong con finalità di lucro e dunque non era dimostrato un obbligo giuridico di impedire l'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la sentenza impugnata ha descritto sommariamente il gioco senza indicare prove acquisite in dibattimento che dimostrassero l'effettivo svolgimento del gioco d'azzardo (mancanza di accertamento dell'aleatorietà e del fine di lucro; circostanze probatorie ritratte insufficienti, es. 100 euro trovato su un tavolo attiguo). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, la quale dovrà verificare, nel contraddittorio fra le parti, se effettivamente si stesse giocando e se il gioco avesse i requisiti di cui all'art. 721 c.p. (aleatorietà e fine di lucro). L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. È stato inoltre chiarito che il reato non è prescritto in ragione dell'applicazione dell'art. 159 c.p.p. nella formulazione della legge n. 103/2017 (per i fatti del 22/11/2019), per cui l'annullamento è con rinvio e non per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 718 cod. pen.
contravvenzione per chi tenga o agevoli un gioco d'azzardo
Il reato si realizza tenendo o agevolando un gioco d'azzardo in luogo pubblico o circoli privati; occorre prova dell'effettivo esercizio o dell'effettivo utilizzo di mezzi idonei a esercitare il gioco.
art. 721 cod. pen.
definizione di gioco d'azzardo
Il gioco è d'azzardo se ricorre il fine di lucro e la vincita/perdita è interamente o quasi aleatoria; per qualificare un gioco come tale è necessario accertare specificamente la componente aleatoria e il fine di lucro.
art. 159 cod. proc. pen.
sospensione del corso della prescrizione
Applicata nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017 ai fatti commessi nel periodo rilevante, con la conseguenza che il reato non è prescritto; richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite sul periodo applicativo.
legge 23 giugno 2017, n. 103
modifiche all'art. 159 c.p.p.
Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione che si applica ai reati commessi nel periodo indicato e che è stata ritenuta applicabile nel caso di specie.
legge 27 novembre 2021, n. 134
modifica successiva all'art. 159 c.p.p.
Citata per distinguere il regime temporale: le Sezioni Unite hanno stabilito che per i reati commessi fino al 31/12/2019 si applica la legge n.103/2017, mentre dal 1/1/2020 si applica la legge n.134/2021.
Massime di principio
- Per qualificare un'attività come gioco d'azzardo (art. 721 c.p.) il giudice deve accertare specificamente la componente di aleatorietà e il fine di lucro; descrizioni generiche del gioco non sono prova sufficiente.
- Il giudice non può sostituire l'istruttoria probatoria con la propria scienza privata: quando la natura tecnica del gioco è rilevante occorre acquisire prove tecniche o perizie o far emergere gli elementi in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
- La mera presenza di materiali di gioco e di denaro nei locali non è automaticamente idonea a comprovare l'esercizio di gioco d'azzardo; occorre collegare in modo probante la somma trovata alla posta del gioco e documentare le concrete modalità di svolgimento.
- Per ascrivere la responsabilità di agevolazione/gestione di una bisca al titolare o presidente di un circolo è necessario dimostrare la sua conoscenza/consapevolezza dell'attività illecita o condotte concrete di agevolazione; l'assenza di presenza o conoscenza può escludere la responsabilità.
- Sotto il profilo della prescrizione, per fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (Sezioni Unite).
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