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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15869/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due vizi: (1) vizio di motivazione per aver qualificato il "gioco del mahjong" come gioco d'azzardo (art. 721 c.p.) senza adeguata istruttoria né fonti, facendo ricorso a scienza privata del giudice e violando il principio del contraddittorio; (2) vizio di motivazione sull'ascrivibilità del fatto al Nigro: mancava prova che il presidente del circolo fosse presente o a conoscenza che nel locale si praticasse il mahjong con finalità di lucro e dunque non era dimostrato un obbligo giuridico di impedire l'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la sentenza impugnata ha descritto sommariamente il gioco senza indicare prove acquisite in dibattimento che dimostrassero l'effettivo svolgimento del gioco d'azzardo (mancanza di accertamento dell'aleatorietà e del fine di lucro; circostanze probatorie ritratte insufficienti, es. 100 euro trovato su un tavolo attiguo). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, la quale dovrà verificare, nel contraddittorio fra le parti, se effettivamente si stesse giocando e se il gioco avesse i requisiti di cui all'art. 721 c.p. (aleatorietà e fine di lucro). L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. È stato inoltre chiarito che il reato non è prescritto in ragione dell'applicazione dell'art. 159 c.p.p. nella formulazione della legge n. 103/2017 (per i fatti del 22/11/2019), per cui l'annullamento è con rinvio e non per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 718 cod. pen.

    contravvenzione per chi tenga o agevoli un gioco d'azzardo

    Il reato si realizza tenendo o agevolando un gioco d'azzardo in luogo pubblico o circoli privati; occorre prova dell'effettivo esercizio o dell'effettivo utilizzo di mezzi idonei a esercitare il gioco.

  • art. 721 cod. pen.

    definizione di gioco d'azzardo

    Il gioco è d'azzardo se ricorre il fine di lucro e la vincita/perdita è interamente o quasi aleatoria; per qualificare un gioco come tale è necessario accertare specificamente la componente aleatoria e il fine di lucro.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    sospensione del corso della prescrizione

    Applicata nella versione introdotta dalla legge n. 103/2017 ai fatti commessi nel periodo rilevante, con la conseguenza che il reato non è prescritto; richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite sul periodo applicativo.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    modifiche all'art. 159 c.p.p.

    Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione che si applica ai reati commessi nel periodo indicato e che è stata ritenuta applicabile nel caso di specie.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    modifica successiva all'art. 159 c.p.p.

    Citata per distinguere il regime temporale: le Sezioni Unite hanno stabilito che per i reati commessi fino al 31/12/2019 si applica la legge n.103/2017, mentre dal 1/1/2020 si applica la legge n.134/2021.

Massime di principio

  • Per qualificare un'attività come gioco d'azzardo (art. 721 c.p.) il giudice deve accertare specificamente la componente di aleatorietà e il fine di lucro; descrizioni generiche del gioco non sono prova sufficiente.
  • Il giudice non può sostituire l'istruttoria probatoria con la propria scienza privata: quando la natura tecnica del gioco è rilevante occorre acquisire prove tecniche o perizie o far emergere gli elementi in dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
  • La mera presenza di materiali di gioco e di denaro nei locali non è automaticamente idonea a comprovare l'esercizio di gioco d'azzardo; occorre collegare in modo probante la somma trovata alla posta del gioco e documentare le concrete modalità di svolgimento.
  • Per ascrivere la responsabilità di agevolazione/gestione di una bisca al titolare o presidente di un circolo è necessario dimostrare la sua conoscenza/consapevolezza dell'attività illecita o condotte concrete di agevolazione; l'assenza di presenza o conoscenza può escludere la responsabilità.
  • Sotto il profilo della prescrizione, per fatti commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (Sezioni Unite).

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