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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Piacenza prot. -OMISSIS-, di revoca del contratto di soggiorno, notificato a mezzo pec in data 29/09/2025; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;

Giustizia amministrativa202500694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del contratto di soggiorno e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per mancata instaurazione tempestiva del rapporto di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del contratto di soggiorno sottoscritto il 10 febbraio 2025 e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, da intendersi, secondo il giudice, quale mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contestando l'applicazione della clausola di salvaguardia. Il ricorrente sosteneva che il ritardo nell'assunzione fosse dipeso da gravi e contingenti difficoltà economiche del datore di lavoro, a lui non imputabili, e che il rapporto di lavoro fosse stato comunque effettivamente instaurato prima dell'adozione della revoca. Invocava inoltre la rilevanza del proprio ingresso regolare in Italia e del successivo inserimento lavorativo e sociale. La Prefettura aveva ritenuto nullo il contratto di soggiorno ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., qualificandolo come negozio in frode alla legge per la mancata assunzione tempestiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, assorbendo le restanti censure. Il Collegio ha ritenuto rilevante la circostanza che l'assunzione si fosse perfezionata l'11 settembre 2025, prima della revoca del 29 settembre 2025, sebbene tale fatto fosse stato comunicato successivamente all'amministrazione. Trattandosi di una controversia riguardante la situazione personale e i diritti fondamentali dello straniero, il giudice ha applicato il principio secondo cui devono essere valutate anche le cosiddette sopravvenienze improprie, ossia circostanze già esistenti al momento dell'adozione dell'atto ma non dedotte nel procedimento. Il giudizio amministrativo, in tale materia, deve considerare la situazione giuridica sostanziale e non soltanto la legittimità statica dell'atto. Anche secondo lo schema del giudizio impugnatorio, la Prefettura, avendo ricevuto la segnalazione del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro oltre un mese prima della revoca, avrebbe dovuto aggiornare la situazione lavorativa dello straniero, anche tramite le banche dati disponibili alle Forze di polizia. Il TAR ha inoltre escluso che il contratto di soggiorno costituisse un negozio in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., poiché all'accordo era seguita l'effettiva assunzione, ritardata da una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro documentata dal ricorrente. Le spese sono state compensate, con obbligo dell'Amministrazione di rifondere il contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura è stata ricondotta dal giudice alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca; il motivo è stato assorbito in ragione dell'accoglimento del ricorso per le ulteriori ragioni esaminate.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata in relazione alla revoca del contratto di soggiorno e alla clausola di salvaguardia, nel quadro della valutazione proporzionata e ragionevole della mancata o tardiva instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 1344 cod. civ.

    Il contratto di soggiorno non è stato qualificato come negozio in frode alla legge, poiché l'effettiva assunzione è intervenuta prima della revoca e il ritardo è stato ricondotto a una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro, non a un intento elusivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nei giudizi amministrativi in materia di immigrazione, quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona, il giudice può e deve valutare le sopravvenienze improprie, cioè circostanze di fatto già esistenti al momento dell'adozione dell'atto ma non dedotte nel procedimento, se rilevanti per la tutela della situazione giuridica sostanziale.
  • La valutazione giudiziale in materia di immigrazione non deve arrestarsi alla legittimità statica dell'atto impugnato, ma può estendersi alla situazione sostanziale regolata dall'atto e agli elementi concretamente verificatisi nelle more, fermo restando il rispetto della discrezionalità amministrativa e il divieto di sindacato sul merito.
  • Quando l'amministrazione dispone la revoca di un titolo collegato all'instaurazione di un rapporto di lavoro sulla base di una segnalazione risalente nel tempo, deve verificare, prima di adottare la decisione, se la situazione lavorativa si sia nel frattempo modificata, anche mediante le banche dati istituzionalmente disponibili.
  • La mancata instaurazione tempestiva del rapporto di lavoro non integra necessariamente un negozio in frode alla legge: se l'assunzione viene comunque effettivamente realizzata prima della revoca e il ritardo è riconducibile a una difficoltà economica temporanea e documentata del datore di lavoro, l'amministrazione deve escludere un intento elusivo e valutare la misura secondo proporzionalità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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