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Sentenza

Sentenza n. 2677/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0030587 del 09/07/2024 (doc. 1) ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 26600 del 02/11/2021 a mezzo della quale il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale per l''insegnamento, acquisita in Romania relativamente alla classe di concorso A030 - MUSICA SC. I GR. e AL56 – TROMBA b) per quanto occorra, del preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis L. 241/1990 comunicato in data 11/03/2024 con nota del Ministero dell''Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l''internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (doc. 2) c) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202409374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della qualificazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento nelle classi di concorso A030 e AL56, nonché il precedente preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente aspirante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla mancata produzione dell'Adeverinta del Ministero romeno, del certificato di conseguimento del Nivel II e della documentazione sulla durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II. Ha dedotto la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, come recepite dal d.lgs. 206/2007, nonché errore nei presupposti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e violazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. In particolare, ha sostenuto di avere trasmesso, in risposta al preavviso di rigetto, la dichiarazione sulla durata dei corsi, i certificati Nivel I e Nivel II, la documentazione relativa agli esami e di avere richiesto una proroga per ottenere l'Adeverinta dal Ministero romeno. Ha inoltre censurato l'omessa comparazione concreta del percorso formativo estero con quello richiesto in Italia e la mancata valutazione della documentazione prodotta nel corso del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondati il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, poiché il provvedimento aveva considerato mancanti documenti che il ricorrente aveva invece trasmesso in risposta al preavviso di rigetto, senza che l'Amministrazione smentisse tale circostanza. Il Ministero non aveva valutato i certificati Nivel I e Nivel II, la durata dei percorsi, gli esami e il contenuto disciplinare musicale, né aveva svolto la necessaria comparazione concreta tra l'insieme dei titoli, diplomi ed esperienze esteri e la qualificazione professionale richiesta in Italia. Il giudice ha inoltre rilevato la violazione della procedura prevista dall'art. 51 della direttiva e dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007: l'Amministrazione deve informare tempestivamente il richiedente delle carenze documentali e concludere il procedimento entro i termini decorrenti dalla documentazione completa. Pur essendo tali termini ordinatori, il loro mancato rispetto incide sulla modulazione degli obblighi documentali del richiedente secondo correttezza e buona fede. La condotta ministeriale, caratterizzata da una lunga inerzia, dalla concessione di un termine breve per l'integrazione, dalla mancata valutazione dei documenti prodotti e dal mancato accoglimento della richiesta di proroga, è stata ritenuta non conforme ai doveri di collaborazione e al principio del soccorso istruttorio. Il Ministero è stato obbligato a riesaminare l'istanza, valutando tutta la documentazione riferita alla posizione del ricorrente e raffrontando la qualificazione estera con quella richiesta dalla normativa italiana. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro e impone una valutazione della qualificazione posseduta rispetto a quella richiesta nello Stato ospitante.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Modifica e integra la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, applicata dal giudice insieme alla direttiva 2005/36/CE.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Impone all'autorità competente di informare il richiedente delle eventuali carenze documentali e di concludere la procedura di riconoscimento con decisione motivata entro i termini previsti dalla disciplina nazionale.

  • art. 51 Direttiva 2005/36/CE

    L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti. La procedura d'esame della richiesta [...] va completata prima possibile [...] e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa.

    L'autorità deve segnalare tempestivamente le carenze documentali e concludere il procedimento entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa, salva la proroga prevista; il mancato rispetto dei termini rileva nella valutazione della correttezza della condotta amministrativa e degli obblighi documentali del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, rispetto al quale il richiedente ha prodotto documentazione integrativa e formulato osservazioni.

  • art. 3, comma 4, D.D. n. 499/2020

    Richiamato per evidenziare che la partecipazione alle procedure concorsuali può essere consentita con riserva in pendenza del riconoscimento del titolo.

  • art. 4, comma 5, D.D. n. 2575/2023

    Richiamato in relazione alla partecipazione con riserva alle procedure concorsuali nelle more del riconoscimento del titolo.

  • art. 7, comma 1, lett. e), O.M. n. 112/2022

    Richiamato in relazione alla partecipazione con riserva alle procedure di formazione delle graduatorie GPS durante il procedimento di riconoscimento.

  • O.M. n. 88/2024

    Richiamata per evidenziare gli effetti del diniego sulle procedure di formazione delle graduatorie GPS e sulla partecipazione con riserva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve valutare concretamente l'insieme di diplomi, certificati, titoli ed esperienze professionali prodotti, raffrontandolo con la qualificazione professionale richiesta dall'ordinamento nazionale; non è sufficiente limitarsi a rilevare formalmente la mancanza di un documento senza esaminare la restante documentazione.
  • L'autorità competente deve informare il richiedente delle carenze documentali entro un mese dal ricevimento della domanda e concludere il procedimento entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa, secondo la disciplina europea e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
  • Anche quando i termini per la conclusione del procedimento siano ordinatori, la prolungata inerzia dell'amministrazione e la tardiva richiesta di integrazioni incidono sui doveri di correttezza e buona fede e impongono di modulare ragionevolmente gli obblighi documentali del richiedente.
  • Il principio del soccorso istruttorio e i doveri di collaborazione dell'amministrazione impongono di esaminare la documentazione integrativa tempestivamente prodotta in risposta al preavviso di rigetto e di considerare, ove giustificata, la richiesta di proroga necessaria a ottenere documenti da autorità straniere; tali principi non sono limitati dalla par condicio quando il procedimento non è concorsuale o comparativo.
  • Il diniego di riconoscimento è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando considera mancanti documenti già trasmessi dal richiedente e omette di valutare il contenuto sostanziale del percorso formativo estero.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PASoccorso istruttorio

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