Cassazione Civile, Ordinanza n. 10671/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un istituto scolastico aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice, relativo al pagamento del corrispettivo per la fornitura e installazione di dotazioni tecnologiche pattuite in un contratto del 17 febbraio 2011. L’istituto sosteneva di non essere legittimato passivamente e, in ogni caso, di non dovere il pagamento perché la clausola contrattuale subordinava l’esigibilità del corrispettivo all’accreditamento dei fondi da parte del Ministero; aggiungeva di avere già pagato una parte della somma. La società resistette e chiese anche la declaratoria di nullità della clausola sulle modalità di pagamento. In appello la società ottenne la riforma della decisione di primo grado, con dichiarazione di nullità della clausola e condanna dell’istituto al residuo importo. In cassazione l’istituto dedusse, con due motivi, la violazione dell’art. 21 l. n. 59/1997 sul rilievo che le istituzioni scolastiche sarebbero meri organi del Ministero e non soggetti autonomi, e la violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 231/2002 e degli artt. 1353 e ss. c.c., sostenendo che la clausola non fosse nulla, ma integrasse un termine oppure, in subordine, una condizione non meramente potestativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica hanno legittimazione processuale e sostanziale e costituiscono autonomi centri di imputazione dei rapporti inerenti alle funzioni attribuite, pur restando organi dell’Amministrazione. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura era in parte non specifica nella qualificazione della clausola come termine; ha però chiarito che, comunque, nei contratti della pubblica amministrazione la clausola che subordina il pagamento all’ottenimento di un finanziamento da parte di un terzo non è nulla, potendo valere come condizione mista e non meramente potestativa. Ha quindi escluso la correttezza della declaratoria di nullità per eccessiva genericità della clausola. Tuttavia, ha confermato la condanna al pagamento del residuo, perché la Corte d’appello aveva accertato, con statuizione non specificamente censurata, che l’istituto non aveva provato di avere compiuto tempestivamente gli adempimenti necessari per conseguire i fondi; in tale situazione opera l’obbligo di buona fede nella pendenza della condizione e la conseguente equiparazione al suo avveramento quando la mancata verificazione dipenda dalla parte interessata in senso contrario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese, ma senza ulteriore contributo unificato per la natura pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
art. 21 della legge n. 59 del 1997
Il riconoscimento della personalità giuridica delle istituzioni scolastiche non ne fa enti autonomi distinti dall’Amministrazione, ma soggetti dotati di legittimazione sostanziale e processuale per i rapporti inerenti alle funzioni attribuite.
d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
L’autonomia scolastica si sviluppa con attribuzione alle istituzioni scolastiche della legittimazione processuale e sostanziale per i rapporti relativi alle funzioni esercitate.
art. 7 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
La clausola contrattuale è nulla solo se gravemente iniqua; nel caso di pagamento subordinato a finanziamento terzo, la Corte esclude la nullità in sé della pattuizione.
artt. 1353 e ss. cod. civ.
È ammissibile subordinare l’efficacia del pagamento a un evento futuro e incerto; la clausola può integrare una condizione e non necessariamente un termine.
art. 1358 cod. civ.
Nella pendenza della condizione la parte interessata deve comportarsi secondo buona fede e adoperarsi per il suo avveramento.
art. 1359 cod. civ.
Se la condizione non si verifica per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, la mancata verificazione è equiparata all’avveramento.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto dall’Amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica hanno legittimazione passiva e processuale per i rapporti sorti nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, pur restando organi dell’Amministrazione di appartenenza.
- Nel contratto con una pubblica amministrazione, la clausola che subordina il pagamento del corrispettivo all’accreditamento di fondi da parte di un terzo non è di per sé nulla: va verificato se essa configuri una condizione mista funzionale a un interesse specifico e non un mero si voluero.
- Per escludere la nullità o l’iniquità della clausola occorre una censura specifica e supportata da allegazioni fattuali idonee a dimostrare la reale natura della pattuizione e l’effettiva incertezza dell’evento dedotto.
- Quando il pagamento è subordinato a una condizione mista, l’ente debitore deve agire secondo buona fede per ottenere il finanziamento; se omette gli adempimenti necessari, opera l’equiparazione dell’evento al suo avveramento ex art. 1359 c.c. con obbligo di pagamento.
- In sede di legittimità, resta decisivo il mancato attacco a una ratio autonoma della decisione di merito: se l’accertamento sulla mancata prova degli adempimenti necessari al finanziamento non è specificamente censurato, esso sorregge comunque la condanna al pagamento.
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