Sentenza del 09/01/2017 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCISE - Rimborso accise su gas naturale uso industriale - Attività esercitata dagli enti ospedalieri e dalle strutture operative del SSN - Natura industriale di tali attività - Termine decadenziale di presentazione dell'istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’accisa sul gas naturale applicata in misura maggiore, in ragione della qualificazione dell’attività svolta dagli enti ospedalieri e dalle strutture operative del SSN come attività industriale. L’Agenzia delle Dogane aveva riconosciuto tale natura industriale solo a partire dal 30 luglio 2014, negando il rimborso per i periodi precedenti. Il ricorrente ha contestato questo limite, sostenendo che la normativa qualificava tali attività come industriali già in precedenza e che il rimborso fosse soggetto soltanto al termine decadenziale previsto dall’art. 14 del TUA.
La decisione
La pretesa del ricorrente è stata accolta. Il mutamento interpretativo dell’Agenzia del 30 luglio 2014 non può limitare retroattivamente il diritto al rimborso, poiché la natura industriale delle attività degli enti ospedalieri e delle strutture del SSN deriva dalla legge e non dall’interpretazione successiva dell’Amministrazione. L’unico limite applicabile è il termine di decadenza di due anni dalla data del pagamento dell’accisa, previsto dall’art. 14 del TUA. Poiché l’istanza è stata presentata il 29 giugno 2015, il rimborso spetta per gli importi indebitamente versati a partire dal 30 giugno 2013.
Norme richiamate
Art. 14 del Testo Unico delle Accise (TUA)
La richiesta deve essere presentata entro due anni, a pena di decadenza, dalla data del pagamento dell’accisa.
Il diritto al rimborso dell’accisa indebitamente versata è soggetto a un termine decadenziale biennale decorrente dal pagamento. L’Amministrazione non può introdurre ulteriori limiti temporali basati su un proprio successivo mutamento interpretativo.
Massime di principio
- Un mutamento dell’orientamento interpretativo dell’Amministrazione non può restringere retroattivamente un diritto già riconosciuto dalla legge.
- Per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato occorre rispettare il termine decadenziale previsto dalla normativa, calcolato dalla data del pagamento.
- La qualificazione giuridica di un’attività deve essere valutata sulla base della legge applicabile nel periodo interessato, non esclusivamente sulla base delle prassi o circolari amministrative successive.
- Quando l’Amministrazione riconosce tardivamente una determinata agevolazione o qualificazione fiscale, il contribuente può farla valere anche per i periodi precedenti non ancora coperti dalla decadenza, se le condizioni sostanziali erano già esistenti.
Testo integrale
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