Cassazione Civile, Ordinanza n. 02420/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una candidata aveva impugnato davanti al giudice amministrativo gli esiti di una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria finalizzata al possibile conferimento di incarichi sanitari a tempo determinato. Contestava, in particolare, la valutazione del servizio prestato presso una fondazione ecclesiastica civilmente riconosciuta, che la commissione aveva assimilato a servizio presso case di cura private accreditate anziché a servizio presso aziende sanitarie ospedaliere, con attribuzione di un punteggio inferiore. Lamentava inoltre la mancata o erronea valutazione di corsi di aggiornamento e seminari, la carenza di motivazione della scheda di valutazione e l'erronea attribuzione di punteggi a un'altra concorrente, il cui curriculum sarebbe stato privo della dichiarazione di assunzione di responsabilità penale per il contenuto delle dichiarazioni rese. Il TAR aveva declinato la giurisdizione ritenendo che, trattandosi di graduatoria per incarichi solo eventuali e a tempo determinato, la controversia appartenesse al giudice ordinario. Riassunta la causa, il Tribunale di Ragusa ha ritenuto invece che si trattasse di procedura concorsuale ex art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 e ha promosso conflitto negativo di giurisdizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, avendo riguardo al petitum sostanziale, la controversia investisse una procedura concorsuale strumentale alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, caratterizzata da valutazione comparativa e discrezionalità tecnica/amministrativa della commissione nella attribuzione dei punteggi ai titoli, al curriculum e al colloquio. È stata considerata irrilevante la circostanza che la graduatoria fosse destinata al solo eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato, perché comunque finalizzata all'assunzione e soggetta alle regole di imparzialità e buon andamento. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
Attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie inerenti alle fasi del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, incluse quelle sull'assunzione, salvo la riserva per le procedure concorsuali di cui al comma 4.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
Riserva alla giurisdizione amministrativa le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione.
art. 97 Cost.
Le procedure selettive dirette all'assunzione, anche se finalizzate a incarichi temporanei o eventuali, devono rispettare regole di garanzia e imparzialità conformi ai principi costituzionali.
artt. 21 e 22 d.P.R. n. 220/2001
Richiamati per qualificare il servizio prestato presso enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai fini della valutazione dei titoli.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione ordinaria è la regola per le controversie relative al rapporto di lavoro e all'assunzione, ma resta ferma la giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto.
- Per stabilire la giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla natura effettiva della procedura impugnata, non alla sola qualificazione formale o alla prospettiva soggettiva del ricorrente.
- Costituisce procedura concorsuale devoluta al giudice amministrativo quella che preveda una selezione comparativa tra candidati, con attribuzione di punteggi e valutazioni discrezionali su titoli, curriculum e colloquio.
- La circostanza che la graduatoria sia destinata al conferimento solo eventuale di incarichi a tempo determinato non esclude la natura concorsuale della procedura quando essa sia comunque preordinata all'assunzione.
- Quando la valutazione dei candidati richiede apprezzamenti discrezionali, tecnici e amministrativi da parte della commissione, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione ordinaria può ravvisarsi solo in assenza di discrezionalità nella valutazione dei candidati e in presenza di mere operazioni vincolate di applicazione automatica di criteri predeterminati.
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