Cassazione Civile, Ordinanza n. 07896/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società alcuni avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando IRES, IVA e IRAP in relazione a una presunta sovrafatturazione connessa alla partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la legittimità degli atti, ritenendo: non maturata la decadenza dal potere impositivo per effetto del raddoppio dei termini, sussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo in presenza di false fatturazioni, e non assolto dalla società l'onere di provare l'effettività delle operazioni contestate. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'inapplicabilità dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 al recupero IRAP; 2) nullità per omessa pronuncia sull'inoperatività del raddoppio dei termini per fattispecie non penalmente rilevante; 3) contraddittorietà della motivazione, asseritamente in contrasto con il dispositivo; 4) analogo vizio motivazionale, sempre incentrato sul preteso contrasto tra motivazione e dispositivo. La ricorrente ha inoltre presentato memoria, ma non ha trascritto nel ricorso il contenuto delle fatture e delle denunce richiamate nei motivi sul profilo penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque esaminato, in modo non frammentato, il tema del raddoppio dei termini di accertamento, con conseguente esclusione di un'omessa pronuncia; al più, la doglianza integrava una violazione di legge non specificamente dedotta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi, centrata sulla sovrafatturazione qualitativa relativa ai costi di locazione, ritenuta astrattamente penalmente rilevante ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000; inoltre la censura difettava di specificità per mancata trascrizione degli atti rilevanti. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo perché non coglievano la ratio della decisione, che si fondava sull'inesistenza oggettiva delle operazioni e sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente; in ogni caso, il vizio di contraddittoria motivazione non era più denunciabile per sentenze depositate dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 366-bis c.p.c.
La Corte ricorda che il quesito di diritto è richiesto solo per i ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009; nel caso concreto la relativa formulazione è superflua.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi relativi a pretesa omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità della sentenza nei punti dedotti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile nel testo applicabile alla sentenza impugnata, essendo in vigore il novellato n. 5.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha trascritto il contenuto degli atti e documenti rilevanti.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini è collegato all'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale, non alla sua effettiva presentazione.
art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972
Per gli accertamenti IVA il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000.
d.lgs. 74/2000, art. 8
La sovrafatturazione qualitativa dei costi di locazione è considerata astrattamente rilevante in termini penali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria della ricorrente è stata depositata ai sensi di tale disposizione nel giudizio camerale.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta il tema sostanziale dedotto, anche senza distinguere analiticamente tutte le singole riprese o qualificazioni giuridiche prospettate dalla parte.
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari, non essendo necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
- La censura di omessa pronuncia non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente una diversa doglianza di violazione di legge se questa non è stata specificamente formulata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito, è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. vigente ratione temporis; non sono più ammissibili censure di mera contraddittorietà della motivazione per le sentenze soggette alla nuova disciplina.
- Quando l'accertamento si fonda su operazioni oggettivamente inesistenti o su sovrafatturazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture o una contabilità formalmente regolare.
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