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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01019/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che, decidendo sull'opposizione a un'intimazione di pagamento notificata nel 2015 e fondata su 18 cartelle, aveva: escluso la validità della pretesa per 14 cartelle in mancanza di prova della loro notifica; rilevato che una cartella era stata solo in parte sgravata e per il residuo pagata; dichiarato prescritti i crediti portati da tre cartelle regolarmente notificate, ritenendo trascorsi oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione e negando efficacia interruttiva all'iscrizione ipotecaria medio tempore eseguita. Con il ricorso in Cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a esaminare la prescrizione senza pronunciarsi su un ulteriore motivo d'appello/censura, cioè l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per tardività delle eccezioni di merito, che avrebbero dovuto essere sollevate entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle presupposte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era sconnesso rispetto alla sentenza impugnata. Ha osservato che la CTR non si era limitata a esaminare la prescrizione, ma aveva anche affrontato il profilo della notifica delle cartelle e della sorte di quella parzialmente sgravata e pagata; quanto alle tre cartelle ritenute notificate, aveva deciso sulla prescrizione, questione autonoma e assorbente rispetto alla dedotta tardività delle eccezioni di merito. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il contribuente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte rileva però che la doglianza non coglie la reale motivazione della sentenza impugnata e quindi è inammissibile perché non pertinente al contenuto della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come base per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una presunta omissione di pronuncia senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata e con le rationes decidendi realmente espresse dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente individui con precisione il punto della decisione effettivamente non esaminato; se la sentenza ha invece affrontato, anche implicitamente, le questioni decisive poste a base della decisione, non ricorre omessa pronuncia.
  • Una questione di prescrizione, quando sia ritenuta dal giudice di merito autonoma e assorbente, rende irrilevanti ulteriori eccezioni processuali o di merito prospettate contro l'atto impugnato, se queste non incidono sulla ratio decidendi concreta adottata.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo deve essere pertinente e autosufficiente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura delle questioni trattate non basta a integrare un vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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