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Ordinanza

Ordinanza n. 127/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 14/12/2022 (doc. 1), pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 15.3.2023 (doc. 2), avente ad oggetto “esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio vigente, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.” - della Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2022 (doc. 3), avente ad oggetto “adozione variante generale al pgt vigente”; - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 23/10/2018 (doc. 4), avente oggetto “avvio del procedimento di redazione della variante generale al pgt vigente e contestuale avvio del procedimento di vas”; - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso. Con espressa riserva di presentare domanda di risarcimento del danno in separato giudizio.

Giustizia amministrativa202300914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali di adozione e approvazione definitiva della variante generale al piano di governo del territorio, nonché atto di avvio del procedimento di variante e di VAS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera consiliare di approvazione definitiva della variante generale al PGT vigente, la precedente delibera di adozione della variante, la deliberazione della Giunta comunale di avvio del procedimento di redazione della variante e di contestuale avvio della VAS, oltre agli atti connessi. Il ricorso contiene una riserva di separata domanda risarcitoria. Dall'ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti contro gli atti urbanistici e il procedimento di VAS. Il giudice ha rilevato la necessità di verificare se permanga l'interesse alla decisione nel merito e di acquisire l'aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, nonché eventuali atti o fatti sopravvenuti e l'eventuale esigenza di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune chiarimenti documentati e, ove non già depositati, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori a carico dei ricorrenti, chiamati a dichiarare motivatamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza se permanga l'interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria. Ha ordinato al Comune di fornire, nello stesso termine, chiarimenti documentati aggiornati e di depositare, se necessario, gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il TAR ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è contenuta nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione dell'inerzia processuale della parte onerata di chiarire la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia a seguito dell'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse può condurre all'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Indicato quale base normativa regionale per l'adozione e l'approvazione della variante generale al piano di governo del territorio.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e può comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia urbanistica non ancora definita, il giudice può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa agli atti e ai fatti sopravvenuti e che l'amministrazione fornisca chiarimenti documentati e depositi gli atti impugnati e la relativa documentazione, al fine di assumere una decisione coerente e di calendarizzare la causa.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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