Cassazione Civile, Ordinanza n. 34978/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello avverso il rigetto, in primo grado, dell’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a IRPEF e agli atti presupposti. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica delle cartelle sarebbe stata invalida perché, prima della notifica, egli aveva trasferito la residenza anagrafica in altro Comune, come risulterebbe da documentazione anagrafica. Con il secondo motivo ha dedotto, in modo non chiaramente intelligibile, l’insussistenza di abuso di condotta processuale. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha proposto ulteriori censure che la Corte ha ritenuto non specifiche e non riconducibili con chiarezza ai motivi di ricorso per cassazione previsti dall’art. 360 c.p.c. Ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla validità della delega per la sottoscrizione degli atti presupposti, ma la censura è stata ritenuta carente di specificità e comunque infondata, poiché l’avviso di accertamento era stato ritenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il contribuente non aveva trascritto né allegato la documentazione su cui fondava la censura, né indicato dove essa fosse reperibile nel fascicolo. Ha richiamato, inoltre, il principio per cui, in materia di imposte sui redditi, il domicilio fiscale rileva ai fini della competenza dell’ufficio e il contribuente, che abbia indicato un nuovo domicilio fiscale nella dichiarazione, non può poi avvalersi dell’eventuale difformità per contestare l’atto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo incomprensibile e privo della necessaria specificità. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati ugualmente dichiarati inammissibili perché non articolati in censure specifiche e immediatamente riconducibili ai paradigmi dell’art. 360 c.p.c. La doglianza sull’omessa pronuncia è stata ritenuta infondata, oltre che non specifica, perché la CTR aveva comunque confermato l’inammissibilità delle censure sugli atti presupposti, essendo l’avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 60, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
viene invocato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e richiama il tema del domicilio fiscale rilevante per le notifiche
art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il domicilio fiscale indicato dal contribuente determina la competenza dell’ufficio accertatore; la variazione comunicata nella dichiarazione annuale rende noto il nuovo domicilio anche ai fini delle notificazioni e della legittimazione a procedere
art. 366 c.p.c.
i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancata trascrizione o localizzazione degli atti/documenti e la formulazione confusa rendono il motivo inammissibile
art. 360, comma 1, c.p.c.
le censure devono essere chiaramente sussumibili in uno dei motivi tassativi di ricorso per cassazione; motivi generici o non immediatamente riconducibili sono inammissibili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile se il ricorrente non riproduce il contenuto degli atti o documenti su cui fonda il motivo e non indica specificamente dove essi siano rinvenibili nel fascicolo.
- Il ricorso per cassazione deve essere articolato con motivi specifici, completi e intelligibili, chiaramente riferibili alla decisione impugnata e riconducibili a uno dei motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; censure generiche o disorganiche sono inammissibili.
- In materia di imposte sui redditi, il domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione rileva ai fini della competenza dell’ufficio e delle notifiche; il contribuente non può poi opporre a proprio vantaggio un difformità da lui stesso determinata.
- Se la sentenza di merito ha ritenuto definitivo un atto presupposto per mancata tempestiva impugnazione, le censure rivolte a quell’atto sono infondate o comunque non più esaminabili nel merito.
- L’omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione o l’abbia assorbita in una statuizione che rende irrilevante il tema dedotto.
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