Cassazione Penale, Sentenza n. 37270/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Cremona che aveva concesso la sospensione condizionale della pena a Necula, sostenendo che detta concessione era illegittima perché l'imputato risultava già condannato con due sentenze (Tribunale di Udine 02/02/2018 e Tribunale di Pordenone 11/04/2018) per delitti di furto, con pena complessiva già irrogata di anni 2 e mesi 11 di reclusione e 1.300 euro di multa; pertanto, la somma delle pene supererebbe i limiti previsti per la concessione del beneficio (artt. 163 e 164 c.p.) e, per l'infraventunenne, supererebbe il limite di anni 2 e mesi 6 richiamato nella requisitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'esistenza di condanne precedenti a pena detentiva costituisce ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale (art. 164, comma 1, n. 1, cod. pen.) e che, nel caso concreto, il certificato penale mostrava pene pregresse complessive di anni 2 e mesi 11, pertanto la concessione della sospensione da parte del Tribunale di Cremona è avvenuta in violazione di legge. La Corte ha richiamato anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 95/1976 sul profilo interpretativo dell'art. 164. Pertanto la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
richiamato come limite quantitativo per la concessione della sospensione condizionale della pena
Fissato il limite quantitativo della pena cumulata oltre il quale non è ammessa la sospensione condizionale; la Corte ha verificato che la pena complessiva supera tale soglia.
art. 164 cod. pen.
La presenza di una precedente condanna per delitto a pena detentiva è ostativa alla concessione della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione al caso concreto e ha dichiarato la violazione nel riconoscimento del beneficio.
sentenza Corte costituzionale
La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, comma 4, nella parte in cui impediva la concessione della sospensione anche quando la pena cumulata non superasse i limiti dell'art. 163; la cassazione richiama questo principio per collocare l'interpretazione normativa, ma nel caso concreto la pena cumulata supera comunque i limiti.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando la statuizione impugnata è viziata da violazione di legge e non richiede valutazioni di merito, come accaduto nel presente procedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 e art. 7, comma 1, d.l. 105/2021
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti in considerazione delle disposizioni emergenziali citate nel provvedimento.
Massime di principio
- Verificare sempre, prima di concedere la sospensione condizionale, l'esistenza di eventuali precedenti giudiziari e condanne definitive che comportino pena detentiva: la loro esistenza può costituire causa ostativa ai sensi dell'art. 164 c.p.
- Calcolare la pena cumulata sommando la pena già irrogata con quella da infliggere: se la somma supera i limiti quantitativi previsti dall'art. 163 c.p., il beneficio non può essere concesso.
- Tenere conto delle pronunce della Corte costituzionale che possono limitare l'operatività di specifiche preclusioni legislative; tuttavia, anche alla luce di tali pronunce, il controllo del limite quantitativo resta imprescindibile.
- Per soggetti con limiti specifici (es. infraventunnenza) verificare soglie quantitative diverse (nella requisitoria è richiamato il limite di anni 2 e mesi 6 per l'infraventunenne): adeguare il calcolo ai limiti applicabili al caso concreto.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto o di corretto calcolo delle pene pregresse, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio (art. 620 c.p.p.), evitando di rimandare la causa per ulteriori accertamenti di merito.
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