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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06479/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la responsabilità per il delitto di minaccia aggravata. Con il primo motivo ha censurato la valutazione del compendio probatorio, sostenendo in sostanza una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma in modo ritenuto generico e non coerente con il vizio denunciato, inoltre senza aver formulato la relativa richiesta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e giuridicamente corretta. Ha inoltre giudicato il secondo motivo aspecifico, perché non adeguatamente sviluppato rispetto al vizio dedotto e perché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non era stata proposta in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata in cassazione con motivo generico e, nel caso esaminato, risultava anche non richiesta in appello.

  • art. 615 c.p.

    Non citato espressamente nel testo; il fatto-reato è indicato solo come delitto di minaccia aggravata, senza richiamo all'articolo. Nessuna interpretazione ricavabile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio chiedendo una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, poiché la rilettura degli elementi di prova è riservata al giudice di merito quando la motivazione sia esente da vizi logici o giuridici.
  • Il motivo di ricorso che invochi la particolare tenuità del fatto deve essere specifico e coerente con il vizio denunciato; la doglianza può essere considerata inammissibile se formulata in modo generico o non supportata da una previa richiesta nel giudizio di appello.
  • La proposizione in cassazione di questioni nuove o non dedotte nei gradi di merito, quando richiedano un previo apprezzamento del giudice di appello, può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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