Cassazione Civile, Ordinanza n. 36097/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda risarcitoria collegata a infiltrazioni e danni in un garage/locali. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto provato il mancato utilizzo del locale per un determinato periodo e il danno a otto autovetture parcheggiate nel garage in una data specifica, ma aveva poi escluso che tali circostanze fossero provate in modo convincente quanto alla presenza delle auto, all’effettività e quantificazione dei danni, al pagamento delle riparazioni e alla durata della chiusura del locale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione formalmente denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma in sostanza chiedendo una nuova valutazione del materiale probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, pur prospettata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione coerente e specifica, fondata sull’insufficienza delle prove testimoniali, sulla non attendibilità di alcune deposizioni, sulla mancanza di quietanze e sulla non decisività della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva fornito soltanto una stima ipotetica. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti della parte costituita, mentre nulla è stato disposto per la società intimata rimasta contumace in cassazione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La deduzione di violazione della norma non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove da parte della Corte di cassazione.
art. 116 c.p.c.
La censura non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione delle regole di valutazione della prova, miri in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
Massime di principio
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando maschera una critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e sollecita un riesame del materiale probatorio.
- La consulenza tecnica d’ufficio, da sola, non è normalmente idonea a supplire la mancanza di prova del fatto costitutivo del danno o della sua durata, ove difettino ulteriori emergenze istruttorie.
- Le deposizioni generiche, de relato o provenienti da soggetti fortemente interessati all’esito della lite possono essere legittimamente non valorizzate dal giudice di merito, se la valutazione è sorretta da motivazione logica e coerente.
- Per il riconoscimento del danno patrimoniale non basta allegare una stima ipotetica: occorre una prova credibile del pregiudizio, del nesso con l’evento dannoso e, ove rilevante, dell’effettivo esborso sostenuto.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, quando quest’ultimo abbia esaminato specificamente le risultanze istruttorie e spiegato le ragioni del proprio convincimento.
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