Cassazione Penale, Sentenza n. 08329/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di permesso premio per il pericolo di ripristino dei collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza. Tale pericolo era motivato sulla base della corrispondenza epistolare intrattenuta dal ricorrente con due persone detenute, Valerio Paladini e Cristina Peluso, ritenute esponenti del medesimo gruppo; il ricorrente deduceva che la corrispondenza fosse di natura personale e amicale e, quindi, non idonea a dimostrare un reale rischio durante il permesso richiesto (permesso di quattro ore da fruire nella stessa località del carcere).
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto manifestamente illogica e carente la motivazione sull'esistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti in relazione al permesso di brevissima durata e alle concrete condizioni di fruizione (impossibilità di incontrare le corrispondenti che sono detenute; svolgimento del permesso nella stessa località del carcere; limitatezza temporale). L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio al giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
Decisione Corte costituzionale
Richiamata come fonte del sistema normativo sul giudizio prognostico in materia di benefici detentivi; fornisce il quadro interpretativo cui si è conformato il giudice nell'applicare la disciplina successiva.
Art. 4‑bis ord. pen., comma 1‑bis
novellato dall'art. 1 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199
Previsione che disciplina la valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata in relazione ai benefici di cui al comma 1 (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative). La Corte sottolinea che il giudizio prognostico va bilanciato con la tipologia e la misura della libertà concessa dal beneficio richiesto.
Giurisprudenza di legittimità (richiamo)
Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636
Citata per il principio secondo cui la motivazione è manifestamente illogica se manca una connessione plausibile tra le premesse fattuali e la conclusione prognostica; utilizzata per annullare la motivazione priva di nesso inferenziale.
Massime di principio
- Il pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata è un giudizio prognostico che deve emergere da elementi istruttori concreti e da un ragionamento logicamente connesso alle conclusioni.
- Il peso e la rilevanza degli stessi elementi istruttori possono variare in funzione della tipologia e dell'ampiezza del beneficio richiesto: benefici che concedono maggiore libertà di movimento richiedono prova più solida del rischio.
- La mera corrispondenza epistolare non è automaticamente idonea a dimostrare il pericolo di ripristino; occorre valutare natura, contenuto, frequenza delle comunicazioni e la possibilità effettiva di contatto durante la fruizione del beneficio.
- Quando il beneficio è di brevissima durata e si svolge in condizioni che rendono impossibile l'incontro con soggetti ritenuti pericolosi (es. corrispondenti detenuti), l'argomentazione sul pericolo può risultare astratta e insufficiente.
- Il giudice di sorveglianza deve motivare con riferimento specifico alla fattispecie come gli elementi raccolti conducano logicamente alla conclusione sul rischio; l'assenza di collegamento plausibile comporta annullamento e rinvio.
- In situazioni analoghe, chi richiede il beneficio dovrebbe evidenziare elementi oggettivi che limitino il rischio (località, tempi, assenze di contatti possibili), mentre l'Amministrazione deve fornire prove concrete e ragionate del pericolo, non solo deduzioni generiche.
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