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Sentenza

Sentenza n. 6190/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo .pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0014205.10-04-2024 notificata a mezzo PEC in data 15 luglio 2024 Protocollo nr: 31315 - del 15/07/2024 - AOODGOSV - D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I. Esecuzione sentenza del TAR n. 12994/2023. MILAZZO Antonina c/ Ministero dell'istruzione e del merito - con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto comune acquisito in Romania: - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Giustizia amministrativa202410509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione su posto comune conseguito in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, diretta al riconoscimento in Italia di titoli rumeni abilitanti o propedeutici all’abilitazione all’insegnamento, da utilizzare per concorsi e selezioni per l’insegnamento a tempo indeterminato o determinato. Il Ministero aveva ritenuto mancante l’Adeverinta ministeriale, recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni, nonché i certificati relativi ai Nivel I e II, la prova della durata legale dei percorsi formativi e l’Apostille o altra legalizzazione dei documenti esteri. La ricorrente ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, mancata concessione di una proroga per produrre la documentazione richiesta e violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Ha sostenuto che il Ministero avrebbe dovuto applicare i principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali, valutando concretamente e comparativamente l’intero percorso formativo, eventualmente disponendo misure compensative, anziché respingere automaticamente l’istanza per carenze documentali. Ha inoltre contestato il ritardo, superiore a un anno, nella richiesta della documentazione integrativa e la repentina chiusura del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ordinando al Ministero di riprendere il procedimento nel rispetto dell’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Collegio ha ritenuto applicabili, oltre alla direttiva sulle qualifiche professionali, gli artt. 45 e 49 TFUE, anche in relazione a qualifiche non riconducibili in modo puntuale alle professioni regolamentate. Ha chiarito che l’Adeverinta ministeriale, pur costituendo una certificazione importante, non è requisito indispensabile per esaminare nel merito la domanda: il Nivel costituisce già un titolo di formazione rilevante e consente quantomeno di avviare la valutazione. L’Amministrazione deve considerare tutte le competenze, conoscenze e capacità acquisite nel percorso formativo, effettuare un confronto concreto tra formazione estera e italiana e, ove emergano differenze, valutare l’imposizione di misure compensative, quali tirocinio, integrazioni o esami attitudinali. La direttiva non prevede la durata legale della formazione estera quale parametro preliminare per respingere l’istanza. Il Ministero ha invece rigettato automaticamente la domanda senza valutare i titoli, senza comparazione concreta, senza esaminare i crediti e il percorso formativo e senza valutare misure compensative. Il TAR ha inoltre rilevato il ritardo ingiustificato nella richiesta dei documenti integrativi e la chiusura repentina del procedimento, in contrasto con le regole procedurali europee. Le carenze documentali sono state comunque sanate dalla ricorrente dopo la segnalazione dell’Amministrazione o in giudizio; quanto all’Apostille, il giudice ha rilevato che la stessa Amministrazione non la riteneva più necessaria. La domanda cautelare era stata già accolta in via interinale. Le spese sono state compensate per la non univocità dei precedenti e per l’integrazione documentale intervenuta anche nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    La disposizione costituisce la base nazionale per il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale estera; il procedimento deve essere svolto mediante una valutazione effettiva dei titoli e nel rispetto delle regole europee applicabili.

  • artt. 12, 13, 14 e 51 direttiva 2005/36/CE

    Le disposizioni impongono di valutare concretamente la formazione e le qualifiche acquisite, di compararle con quelle richieste nello Stato ospitante e, in presenza di differenze sostanziali, di considerare misure compensative; la procedura deve essere svolta secondo termini e modalità coerenti con la direttiva.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    I principi della libera circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento si applicano in generale al riconoscimento delle qualifiche professionali e possono integrare, anche per qualifiche non rientranti specificamente nella direttiva 2005/36/CE, una disciplina analoga a quella della direttiva.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non consente all’Amministrazione di chiudere automaticamente il procedimento senza un esame sostanziale della documentazione e senza assicurare un’istruttoria effettiva e proporzionata.

  • art. 33 d.P.R. n. 445/2000

    La richiesta di legalizzazione o Apostille dei documenti esteri non può essere applicata in modo tale da impedire l’esame sostanziale della domanda; nel caso concreto la stessa Amministrazione non ha più ritenuto necessaria l’Apostille.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale giustifica, nel caso di violazioni procedimentali dell’Amministrazione, la valorizzazione in giudizio della documentazione necessaria per consentire una decisione effettiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l’Amministrazione non può rigettare automaticamente la domanda per l’assenza di uno specifico certificato riepilogativo quando la documentazione disponibile consente quantomeno di avviare la valutazione sostanziale del percorso formativo.
  • L’autorità dello Stato ospitante deve valutare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, confrontare concretamente la formazione estera con quella nazionale e, ove rilevi differenze sostanziali, considerare misure compensative prima di negare il riconoscimento.
  • La mera assenza della certificazione ministeriale rumena denominata Adeverinta non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per respingere l’istanza quando i titoli Nivel già documentano un percorso formativo rilevante e non sono privi di carattere ufficiale nello Stato d’origine.
  • La durata legale del percorso formativo estero non può essere utilizzata come requisito preliminare non previsto dalla direttiva 2005/36/CE per impedire l’esame nel merito della domanda di riconoscimento.
  • Il rispetto dei termini e delle garanzie procedurali previsti dall’art. 51 della direttiva 2005/36/CE impone all’Amministrazione di formulare tempestivamente le richieste istruttorie e di non chiudere repentinamente il procedimento senza una valutazione sostanziale; le carenze documentali devono essere gestite secondo proporzionalità e buona amministrazione.
  • Quando l’Amministrazione ha violato gli obblighi istruttori e procedurali nel procedimento di riconoscimento, l’interessato può integrare la documentazione nel giudizio e il giudice può annullare il diniego, ordinando la riedizione del procedimento senza sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione tecnica finale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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