Sentenza del 25/11/2020 n. 3734 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella - Relata - Produzione copia fotostatica - Disconoscimento conformità all'originale - Libero apprezzamento del giudice della efficacia rappresentativa del documento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva della validità e attendibilità delle copie fotostatiche prodotte dall'Amministrazione/Agente della riscossione come prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale. In particolare se e in quali condizioni la parte contro cui il documento è prodotto possa contestarne la conformità all'originale senza che sia necessario produrre l'originale stesso.
La decisione
La Corte ha affermato che è richiesto l'espresso disconoscimento della conformità della copia fotostatica o fotografica al suo originale, analogo al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Tale disconoscimento grava sulla parte contro la quale il documento è prodotto e comporta l'onere di produzione dell'originale. Tuttavia il giudice mantiene la facoltà di accertare la conformità anche aliunde, utilizzando qualsiasi circostanza o indizio che renda verosimile l'assunto, purché tale indizio appaia grave, preciso e concordante. In sostanza le copie possono essere efficaci salvo che la parte non ne disconosca espressamente la conformità o salvo che il giudice, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, ritenga necessario verificare diversamente.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
Regola la produzione e la valutazione della documentazione in giudizio; viene richiamato per l'onere di provare e per le regole di ammissibilità dei documenti e delle loro copie.
art. 215 c.p.c.
Norma relativa all'onere di produzione dell'originale e alle conseguenze del disconoscimento; qui è richiamata per evidenziare che il disconoscimento della conformità impone l'obbligo di esibizione dell'originale.
art. 2719 c.c.
Riguarda la prova della scrittura privata; è richiamato per il principio secondo cui l'autenticità va disconosciuta espressamente e, in caso di disconoscimento, può scattare l'onere di produzione dell'originale.
Giurisprudenza richiamata (Cass.)
Cass. nn. 13384/16; 659/99; 5662/92; 4395/04; 6090/00; 940/96
La giurisprudenza consolidata sottolinea che le copie fotostatiche sono valutabili ma il disconoscimento formale della conformità è necessario affinché scatti l'onere di esibizione dell'originale; al contempo il giudice può valutare la verosimiglianza anche con altri indizi.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione produce copie fotostatiche della relata o di atti di notificazione, il giudice può ritenere valide tali copie se non viene espresso disconoscimento della loro conformità all'originale.
- Il disconoscimento della conformità di una copia è assimilato al disconoscimento dell'autenticità della scrittura/sottoscrizione e comporta per la parte contro la quale il documento è prodotto l'onere di esibire l'originale.
- Anche in assenza di espressa produzione dell'originale, il giudice può comunque accertare la conformità 'aliunde', utilizzando ogni circostanza o indizio che appaia grave, preciso e concordante: quindi la prova può essere fatta anche con elementi indiretti purché robusti.
- Per il contribuente che contesta la notifica è consigliabile formulare espressamente il disconoscimento della conformità della copia e, se possibile, indicare elementi concreti che mettano in dubbio la veridicità della notifica (date, firme, modalità), così da obbligare l'Amministrazione all'esibizione dell'originale o a fornire ulteriori elementi probatori.
- Per l'Amministrazione/Agente della riscossione è prudente conservare e, se possibile, esibire gli originali delle relate o elementi della catena di notificazione (registro, impronte, firme del notificatore) per rafforzare la prova in giudizio.
- Il criterio di valutazione del giudice resta il libero convincimento motivato; pertanto anche copie o elementi cartacei privi dell'originale possono essere ritenuti sufficienti se il complesso probatorio è convincente e gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
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