Cassazione Penale, Ordinanza n. 08957/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato di illecita detenzione di cocaina in concorso con altra persona non identificata. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p. In particolare ha sostenuto, da un lato, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato l'attenuante del lucro di speciale tenuità; dall'altro, che avrebbero dovuto essere valorizzati elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e reiterative, perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso in concreto la speciale tenuità del lucro valorizzando le modalità del fatto, la diversa tipologia di stupefacente detenuta, la parte di droga sfuggita al sequestro grazie alla collaborazione della concorrente e la cospicua somma di denaro rinvenuta in possesso dell'imputato; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini delle attenuanti generiche, anche alla luce dei precedenti a carico e degli accertamenti degli operanti sulla custodia della scatola con droga e bilancino.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del lucro di speciale tenuità può essere esclusa in concreto sulla base delle complessive modalità del fatto e del contesto della condotta, quando gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito depongano per un vantaggio non tenue.
art. 62-bis c.p.
La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivamente apprezzabili; il giudice di merito può escluderle motivando con riferimento anche ai precedenti a carico e agli elementi obiettivi della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Le doglianze in cassazione che si limitano a riproporre genericamente questioni già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- La speciale tenuità del lucro non può essere riconosciuta se le modalità complessive del fatto, considerate nel loro insieme, rivelano un profitto non esiguo o comunque incompatibile con la causa di attenuazione invocata.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e può essere legittimamente negativa quando manchino elementi positivi di segno favorevole e risultino invece circostanze sfavorevoli, come precedenti penali e dati obiettivi della condotta.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti: occorre evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
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