Sentenza del 14/06/2017 n. 2671 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE - Requisito di territorialità - Soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta fondata: le scommesse raccolte in Italia per conto di un bookmaker estero non autorizzato sono soggette all'imposta unica, in quanto l'operazione presenta il requisito territoriale italiano. Il centro operativo e il ricevitore della puntata sono individuati come soggetti passivi dell'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'imposta unica sulle scommesse quando un cittadino italiano raccoglie scommesse in Italia per conto di un bookmaker estero privo di concessione a operare sul territorio nazionale. È stato ritenuto sussistente il requisito della territorialità perché l'accordo di scommessa si considera concluso in Italia, anche se il bookmaker è stabilito all'estero. La responsabilità tributaria ricade sul centro che consente materialmente la raccolta delle scommesse e sul ricevitore della puntata.
Norme richiamate
Imposta unica sulle scommesse
L'imposta si applica alle scommesse raccolte in Italia anche quando il bookmaker committente è estero e privo di concessione nazionale, qualora l'accordo si consideri concluso sul territorio italiano.
Requisito di territorialità dell'operazione
La territorialità dipende dal luogo in cui viene concluso il rapporto di scommessa e raccolta la puntata, non esclusivamente dalla sede estera del bookmaker.
Massime di principio
- Per individuare la territorialità di una scommessa occorre considerare il luogo in cui il cliente effettua la puntata e si perfeziona l'accordo, non soltanto il luogo in cui ha sede il bookmaker.
- La presenza di un bookmaker estero non esclude automaticamente l'applicazione dell'imposta italiana quando la raccolta avviene materialmente in Italia.
- I centri o intermediari che consentono la raccolta delle scommesse possono essere considerati soggetti passivi dell'imposta, insieme al ricevitore della puntata.
- L'assenza di una concessione italiana del bookmaker non elimina il presupposto impositivo; può invece rafforzare la rilevanza dell'attività svolta dal centro operante in Italia.
- In casi analoghi è necessario verificare concretamente chi raccoglie la puntata, dove viene concluso il contratto e quale soggetto gestisce il rapporto con il giocatore.
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