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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30314/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Napoli del 18/01/2024 per reati tra cui partecipazione ad associazione per delinquere e corruzione in atti giudiziari. Pizzicato aveva sollevato: (I) errata qualificazione del fatto come corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) anziché condotta in fase di indagini preliminari; (II) nullità per omessa indicazione delle pene accessorie nel dispositivo (art. 12 d.lgs. n. 74/2000) e abnormità dell'integrazione successiva; (III) illegittimità della durata complessiva delle pene accessorie per superamento del limite previsto dall'art. 32-quater c.p.. Di Lucia deduce: a) violazione di legge per concorso tra artt. 319-ter c.p. e art. 3 legge 1383/1941 (collusione), chiedendo assorbimento; b) trattamento sanzionatorio diseguale rispetto a coimputati; c) mancata estensione dell'attenuante ex art. 323-bis comma 2 a favore del ricorrente; d) inesistenza di motivazione per l'applicazione delle pene accessorie (art. 317-bis c.p.). De Santis denuncia omessa motivazione circa l'assenza di condizioni per il proscioglimento immediato dalle imputazioni e mancanza di motivazione sull'applicazione delle pene accessorie.

La decisione

Pizzicato ha rinunciato al ricorso; la Corte dichiara il ricorso inammissibile per rinuncia e lo condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Di Lucia viene in gran parte respinto: è dichiarata inammissibile la censura sull'erronea qualificazione quando non emergono elementi di immediata evidenza dalla imputazione e non sono ammessi motivi attinenti a questioni di fatto o valutazioni non previste dall'art. 448 comma 2-bis; tuttavia il motivo relativo al difetto di motivazione sull'applicazione delle pene accessorie è ritenuto fondato e la sentenza viene annullata limitatamente a quelle statuizioni, con rinvio al Tribunale di Napoli (Ufficio G.i.p.) per integrare la motivazione. Per De Santis, i primi due motivi (omessa motivazione in ordine al proscioglimento) sono inammissibili per le stesse ragioni, ma è accolto il terzo motivo sul difetto di motivazione delle pene accessorie; la sentenza è annullata limitatamente a tali pene accessorie e rinviata per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tale articolo

  • art. 319-ter c.p.

    Norma sulla corruzione in atti giudiziari; la Corte ritiene congruo il quadro accusatorio che ricomprende corruzione, quando vi sia percezione di denaro o utilità, e non ammette la ricostruzione dell'errore di qualificazione senza immediata evidenza nella imputazione

  • art. 3 legge n. 1383 del 1941

    il militare della Regia guardia di finanza che (...) collude con estranei per frodare la finanza

    La collusione prevista da questa norma ha autonomia rispetto al reato di corruzione e non assorbe automaticamente quest'ultimo: può coesistere con la corruzione qualora vi sia la percezione di denaro o altre utilità

  • art. 317-bis c.p.

    Prevede l'irrogazione di pene accessorie (es. incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione); il giudice che impone pene accessorie non concordate ha l'onere di motivare specificamente la statuizione

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che prevede specifiche pene/accessorie in materia tributaria; citata in relazione all'indicazione e alla durata delle pene accessorie nella sentenza di patteggiamento

  • art. 32-quater c.p.

    Fissa il limite massimo complessivo di durata delle misure accessorie (cinque anni); il ricorso deduceva possibile superamento del limite, ma la Corte si è pronunciata soprattutto sul requisito motivazionale delle pene accessorie

  • art. 591 c.p.p.

    Disciplina l'effetto della rinuncia all'impugnazione: la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione contro sentenze di applicazione della pena concordata: sono ammessi solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per questo motivo molte doglianze di merito sono state ritenute inammissibili

Massime di principio

  • La rinuncia dal ricorso determina l'inammissibilità e comporta, salvo casi specifici, condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 448 comma 2-bis: questioni di fatto o valutazioni non immediate dalla imputazione non sono ammesse
  • Quando il giudice impone pene accessorie non concordate tra le parti deve motivare specificamente la decisione: il difetto di motivazione su queste misure è motivo valido di annullamento e rinvio
  • La collusione prevista dalla legge speciale (es. art. 3 legge 1383/1941) e il reato di corruzione hanno autonome fattispecie; la presenza di percezione di denaro o utilità può giustificare il concorso tra reati e non l'assorbimento automatico
  • Contestazioni relative a disparità di trattamento sanzionatorio tra coimputati o alla mancata estensione di attenuanti non sono normalmente ammissibili in cassazione contro sentenze di patteggiamento, salvo che tocchino i limiti espressamente consentiti dall'art. 448 comma 2-bis
  • Per impugnare la qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di patteggiamento occorre che l'errore sia immediatamente evidente e palese dalla lettura dell'imputazione; altrimenti il motivo risulta inammissibile

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