Sentenza n. 4417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione II) n. 1868/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il diniego di condono edilizio, l’ordinanza di demolizione, l’accertamento di inottemperanza e la sanzione amministrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Gli originari ricorrenti avevano impugnato il diniego di condono edilizio, l’ordinanza di demolizione, l’accertamento di inottemperanza e la conseguente sanzione amministrativa di 20.000 euro, deducendo violazione degli artt. 35 e 40 della l. n. 47/1985, dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 3 e 7 ss. della l. n. 241/1990, nonché difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Avevano inoltre chiesto il risarcimento del danno. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile ritenendo che, a seguito di un accordo con il Comune sulle modalità e sui tempi di demolizione delle opere abusive e sul trasferimento dell’attività produttiva, fosse venuto meno ogni interesse alla decisione. In appello, gli interessati hanno dedotto l’erroneità di tale conclusione, sostenendo che l’accordo riguardasse soltanto l’esecuzione non coattiva della demolizione, allo scopo di evitare maggiori spese, senza alcuna rinuncia alle domande di annullamento e risarcimento né acquiescenza agli atti impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello. L’accordo intervenuto tra le parti riguardava esclusivamente le modalità di esecuzione delle ordinanze di demolizione non sospese e non conteneva una rinuncia, espressa o implicita, alle azioni dirette a contestare il diniego di condono, l’ordine di demolizione e la sanzione amministrativa, né alla domanda risarcitoria. Tali domande non erano incompatibili con il ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR, dichiarando improcedibile il ricorso senza esaminare il petitum complessivo e i motivi dedotti, ha erroneamente escluso la permanenza dell’interesse a ricorrere e ha pretermesso l’esame del merito, integrando un palese errore di rito e una motivazione apparente. In applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., come interpretato dall’Adunanza plenaria, la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla e la causa è stata rinviata al TAR Veneto per l’esame del merito. Il Consiglio di Stato non ha deciso la fondatezza delle censure sostanziali. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 l. n. 47/1985
Norma invocata dai ricorrenti con riferimento al diniego di condono edilizio; la decisione non ne esamina il merito.
art. 40 l. n. 47/1985
Norma invocata dai ricorrenti; la decisione non ne esamina il merito.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Norma invocata in relazione all’ordinanza di demolizione e all’accertamento di inottemperanza; la decisione non ne esamina il merito.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Base normativa della sanzione amministrativa per la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione; la decisione non ne esamina il merito.
artt. 3 e 7 ss. l. n. 241/1990
Norme invocate con riguardo agli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale; la decisione non ne esamina il merito.
art. 105, comma 1, c.p.a.
l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente.
La disposizione consente l’annullamento con rinvio anche contro una sentenza che abbia erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando tale errore abbia impedito l’esame della totalità dei motivi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il rinvio ex art. 105 c.p.a. può essere disposto anche senza previo avviso alle parti quando deriva dall’accoglimento della questione processuale dedotta e dall’applicazione della conseguente disciplina processuale.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere deve risultare da dichiarazioni espresse della parte o da sopravvenienze univocamente interpretabili nel senso che dall’accoglimento del ricorso non potrebbe derivare alcun risultato utile; non può essere desunta automaticamente dalla mera esecuzione materiale dell’intervento contestato.
- Un accordo tra privato e amministrazione relativo alle modalità di esecuzione di un’ordinanza di demolizione non implica rinuncia alle azioni di annullamento o risarcitorie già proposte, se non contiene una rinuncia espressa o un comportamento univocamente incompatibile con la prosecuzione del giudizio.
- La domanda di annullamento degli atti repressivi edilizi e la domanda risarcitoria possono conservare utilità anche dopo il ripristino dello stato dei luoghi; il giudice deve valutare il petitum complessivo e non può dichiarare improcedibile il ricorso senza considerare tutte le domande proposte.
- L’art. 105, comma 1, c.p.a. si applica anche quando il giudice di primo grado abbia dichiarato improcedibile il ricorso per erronea esclusione della permanenza dell’interesse, qualora tale errore abbia impedito l’esame della totalità dei motivi di ricorso.
- Quando il Consiglio di Stato accoglie la censura relativa all’erronea declaratoria di improcedibilità e rileva che il giudice di primo grado ha omesso l’esame del merito per un palese errore di rito, deve dichiarare la nullità della sentenza e rinviare la causa al primo giudice, anche se l’appellante non ha espressamente chiesto il rinvio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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