Cassazione Civile, Ordinanza n. 09018/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di una verifica ispettiva presso l’istituto di credito, la Consob aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione della banca una sanzione pecuniaria per omessa indicazione, nei prospetti relativi a due aumenti di capitale del 2014, di informazioni rilevanti per gli investitori: criteri di determinazione del prezzo delle azioni, finanziamenti strumentali alla sottoscrizione/acquisto delle azioni, fenomeno del cosiddetto "capitale finanziato", richieste di vendita inevase e illiquidità del titolo. La Corte d’appello aveva confermato in parte la sanzione, riducendola da 30.000 a 26.500 euro, ritenendo integrata la violazione dell’art. 94, comma 2, TUF e infondate le eccezioni su decadenza, ius superveniens, difetto di difesa, imparzialità del procedimento e sproporzione della sanzione. Nel ricorso per cassazione il sanzionato deduceva: 1) che la responsabilità per il difetto informativo del prospetto gravasse solo sull’emittente e sui soggetti incaricati della redazione/pubblicazione, non sugli amministratori non esecutivi; 2) che i fatti non gli fossero imputabili perché entrato in carica dopo le principali deliberazioni del CdA e perché la condanna avrebbe riguardato, in sostanza, l’omesso aggiornamento del prospetto; 3) che la sanzione avesse natura sostanzialmente penale, con conseguente applicazione retroattiva del regime più favorevole; 4) che la sanzione fosse sproporzionata, specie in ragione della breve durata della carica e del diverso trattamento riservato ad altri consiglieri; 5) che la Corte d’appello non avesse considerato la sua capacità economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. In particolare, ha affermato che la responsabilità amministrativa non si esaurisce nell’emittente, ma può ricadere sulla persona fisica cui sia riferibile la condotta omissiva; che il ricorrente era comunque in carica nel periodo rilevante della predisposizione e diffusione dei prospetti; che la sanzione Consob non ha natura sostanzialmente penale, sicché non opera lo ius mitior invocato; che la determinazione della sanzione entro la forbice edittale è rimessa al giudice di merito e non è censurabile per il solo fatto che ad altri soggetti sia stata applicata una misura simile; e che la doglianza sulla capacità finanziaria era nuova e comunque non specifica. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 94, commi 2, 7 e 8, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
Impone che il prospetto contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano assumere una decisione consapevole; la mancata disclosure di dati rilevanti integra l’illecito sanzionabile.
art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
Prevede il regime sanzionatorio applicato dalla Consob per le violazioni delle disposizioni sul prospetto.
art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
Invocato per la decadenza dell’autorità, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
art. 194-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)
Richiamato dal ricorrente in relazione al nuovo regime sanzionatorio, ma ritenuto non applicabile ratione temporis.
art. 6, d.lgs. n. 72 del 2015
La Corte esclude che il regime transitorio e il rinvio alle disposizioni attuative consentano l’applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli al caso esaminato.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato per sostenere l’applicazione dello ius mitior, ma non ritenuto decisivo perché la sanzione non è qualificata come penale in senso sostanziale.
art. 11, l. n. 689 del 1981
È il parametro per la graduazione della sanzione amministrativa; la sua applicazione è rimessa al giudice di merito entro i limiti edittali.
art. 6, l. n. 689 del 1981
La responsabilità dell’ente aggiunge una responsabilità solidale, senza sostituire quella della persona fisica autrice dell’illecito.
art. 2, l. n. 689 del 1981
L’autore dell’illecito amministrativo deve essere una persona fisica, cui sia riferibile la condotta materiale od omissiva.
art. 3, l. n. 689 del 1981
La responsabilità amministrativa richiede la riferibilità soggettiva della violazione alla persona fisica che ha tenuto la condotta.
art. 2381, comma 6, c.c.
Gli amministratori privi di deleghe hanno l’obbligo di agire informati e di acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Consente la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Direttiva 2003/71/CE, artt. 13, 14 e 25
Richiamata dal ricorrente in tema di prospetto e regime sanzionatorio, ma non tale da mutare l’esito della controversia.
Direttiva 2013/36/UE
Richiamata per il rafforzato ruolo degli amministratori non esecutivi nella governance bancaria e per il dovere di informarsi.
Regolamento (UE) 2017/1129, art. 39, comma 1, lett. a) e c)
Richiamato ai fini della proporzionalità e della capacità economica, ma la censura è stata ritenuta nuova o non specifica.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49
Richiamato dal ricorrente per sostenere la retroattività della disciplina più favorevole, ma non accolto.
L. n. 689 del 1981, art. 1
Richiamato nei motivi in relazione alla disciplina generale delle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- Nelle violazioni amministrative in materia di prospetto, la responsabilità non è automaticamente riferibile all’ente emittente: occorre verificare se la condotta omissiva sia imputabile a una persona fisica, anche amministratore non esecutivo, che abbia concorso alla predisposizione o alla diffusione del documento informativo.
- L’amministratore privo di deleghe non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di non aver materialmente redatto il prospetto: egli ha un dovere di agire informato e di acquisire le informazioni necessarie per il corretto esercizio della supervisione strategica.
- L’omessa rappresentazione nel prospetto di dati decisivi per la valutazione dell’investimento integra violazione dell’obbligo di completezza informativa quando le circostanze taciute siano idonee a incidere in modo significativo sulle decisioni dell’investitore.
- Le sanzioni amministrative Consob per violazioni della disciplina dell’offerta al pubblico, diverse da quelle espressamente qualificate in modo peculiare dall’ordinamento, non sono di regola trattate come sanzioni sostanzialmente penali ai fini dell’applicazione automatica dello ius mitior.
- La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito, che deve valutare globalmente gravità oggettiva e soggettiva del fatto; in cassazione non è sufficiente invocare il diverso trattamento riservato ad altri coobbligati o la sola breve durata della carica.
- Chi contesta la misura della sanzione per le proprie condizioni economiche deve allegare e provare in modo specifico i dati rilevanti; la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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