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Sentenza

Sentenza n. 763/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n-OMISSIS-, comunicata in data 19 novembre 2024, con la quale il Dirigente del Settore Sociale, nel riscontrare l’istanza per la presa in carico della retta socio-alberghiera relativa al sig. -OMISSIS- per l’anno 2024, ha precisato che «il Comune non assume il pagamento integrale della quota socio-alberghiera in quanto è richiesto che la persona in condizioni di stabile ricovero in struttura, utilizzi le proprie risorse, comprese l’indennità di accompagnamento ed i trattamenti pensionistici, per il pagamento della retta della struttura con la detrazione della quota d’uso di € 75,00 mensili»; - di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenti; B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, comunicata in data 9 aprile 2025, con la quale il Dirigente del Settore Sociale, nel riscontrare l’istanza per la presa in carico della retta socio-alberghiera relativa al sig. -OMISSIS- per l’anno 2025, ha nuovamente precisato che «il Comune non assume il pagamento integrale della quota socio-alberghiera in quanto è richiesto che la persona in condizioni di stabile ricovero in struttura, utilizzi le proprie risorse, comprese l’indennità di accompagnamento ed i trattamenti pensionistici, per il pagamento della retta della struttura con la detrazione della quota d’uso di € 75,00 mensili»; - di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenti; C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 26 maggio 2025, con il quale il Dirigente del Settore Sociale ha definitivamente respinto l’istanza per la presa in carico della retta socio-alberghiera riferita al sig. -OMISSIS- per l’anno 2026 in ragione della mancanza della documentazione da allegare all’istanza e delle dichiarazioni integrative ritenute essenziali; - di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere esonerato dal pagamento della quota socio-alberghiera relativamente agli anni 2024 e 2025, essendo egli non autosufficiente, affetto da grave disabilità e beneficiario di prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo presso la struttura Opera della Provvidenza -OMISSIS-, e dovendo la retta essere integralmente presa in carico dal Comune di -OMISSIS-; e per la condanna del Comune di -OMISSIS- al pagamento integrale della retta socio-alberghiera relativa al sig. -OMISSIS-, per gli anni 2024 e 2025, in favore della struttura Opera della Provvidenza -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note e provvedimento comunali relativi alla richiesta di presa in carico della retta socio-alberghiera per gli anni 2024 e 2025, nonché richiesta di integrazioni documentali e dichiarazioni patrimoniali ulteriori rispetto all'ISEE

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministratrice di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo e con due ricorsi per motivi aggiunti, la pretesa del Comune di non assumere il pagamento integrale della quota socio-alberghiera e di subordinare l'esame delle domande alla produzione di ulteriore documentazione, alla dichiarazione di cespiti patrimoniali presenti o passati e all'assunzione dell'impegno a rimborsare al Comune somme eventualmente percepite in futuro, comprese pensioni, indennità di accompagnamento, eredità e altre disponibilità. Ha dedotto la violazione della disciplina ISEE, del d.P.C.M. n. 159/2013, dell'art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016, dell'art. 6 della l. n. 328/2000, della normativa regionale veneta, dei principi costituzionali e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e irragionevolezza. La ricorrente ha sostenuto che l'ISEE, pari a zero, costituisse l'unico parametro utilizzabile per determinare la compartecipazione e che il Comune non potesse considerare, al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina ISEE, l'indennità di accompagnamento, i trattamenti pensionistici o future variazioni patrimoniali. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancata impugnazione del diniego definitivo relativo al 2024, la mancata notifica alla struttura residenziale, il difetto di legittimazione e interesse, e ha sostenuto la legittimità delle richieste istruttorie.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse, poiché aveva impugnato soltanto la nota endoprocedimentale del 19 novembre 2024, con cui il Comune aveva chiesto integrazioni documentali, senza impugnare il successivo provvedimento definitivo di rigetto del 27 dicembre 2024. La domanda di accertamento non poteva superare la preclusione derivante dal diniego non impugnato, essendo l'azione di accertamento degli interessi legittimi residuale rispetto all'azione di annullamento. I due ricorsi per motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha escluso che la struttura residenziale fosse controinteressata, perché non aveva un interesse alla conservazione degli atti e il giudizio riguardava soltanto il soggetto tenuto al pagamento della retta. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione della madre, autorizzata dal giudice tutelare ad agire quale amministratrice di sostegno. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittimi sia la richiesta di estratti conto e dichiarazioni patrimoniali ulteriori, sia l'impegno a destinare al Comune somme future o beni non immediatamente disponibili, sia i dinieghi fondati sulla mancata produzione di tali elementi. L'ISEE costituisce il parametro indefettibile e, nel sistema applicabile, esclusivo per valutare la capacità contributiva e determinare la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie; il Comune non può introdurre criteri derogatori o ulteriori, né subordinare l'erogazione alla sottoscrizione di obblighi restitutori non previsti dalla legge. Le richieste comunali hanno violato anche il divieto di aggravamento del procedimento e sono risultate prive di adeguata motivazione. Gli atti impugnati con i motivi aggiunti sono stati annullati. Il TAR non ha invece accertato il diritto all'esonero integrale né condannato direttamente il Comune al pagamento della retta, poiché l'Amministrazione non aveva ancora esercitato il potere valutativo nel merito; il Comune dovrà rideterminare la quota secondo il d.P.C.M. n. 159/2013 e rimborsare le eventuali spese indebitamente sostenute per il 2025. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159

    L’ISEE costituisce lo strumento ... di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

    L’ISEE è il parametro indefettibile per valutare l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e determinare la compartecipazione al loro costo; il Comune non può sostituirlo o derogarlo mediante criteri ulteriori.

  • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito in l. n. 89/2016

    Sono esclusi dal reddito disponibile ... i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... percepiti ... in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.

    I trattamenti connessi alla disabilità, nei limiti previsti dalla norma, non possono essere computati come reddito disponibile ai fini ISEE.

  • art. 6, comma 4, l. n. 328/2000

    Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.

    L’integrazione economica della retta per il ricovero stabile costituisce un obbligo solidaristico del Comune di precedente residenza, da esercitare secondo la disciplina ISEE.

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

    La disciplina statale dell’ISEE, quale criterio per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie, rientra nella garanzia uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Il Comune non può aggravare il procedimento mediante richieste documentali e obblighi ulteriori non previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego fondato sulla mancata produzione di documentazione illegittimamente richiesta deve essere adeguatamente motivato; la motivazione non può limitarsi a recepire criteri non consentiti dalla legge.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    Dopo l’annullamento del diniego procedimentale, il giudice non può sostituirsi al Comune nella determinazione della quota di compartecipazione, se l’Amministrazione non ha ancora valutato nel merito la domanda secondo i criteri corretti.

  • art. 74 c.p.a.

    La controversia può essere definita con sentenza semplificata mediante rinvio ai precedenti conformi della Sezione, quando la questione è già stata ripetutamente risolta.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, l’ISEE costituisce il parametro indefettibile e, salvo specifiche previsioni normative, esclusivo per valutare la capacità economica dell’utente e determinare la quota di compartecipazione; il Comune non può introdurre criteri autonomi, derogatori o sostitutivi.
  • Un ente locale non può subordinare l’erogazione dell’integrazione della retta socio-sanitaria alla presentazione di dichiarazioni patrimoniali ulteriori rispetto a quelle previste dalla DSU e dall’ISEE, né all’assunzione di obblighi di rimborso relativi a somme o beni di futura eventuale titolarità.
  • Le variazioni economiche o patrimoniali del beneficiario possono rilevare per le annualità successive attraverso il nuovo ISEE, ma non possono incidere retroattivamente sull’ISEE determinato sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della DSU.
  • La richiesta di integrazione documentale è un atto endoprocedimentale privo, di regola, di autonoma lesività; l’interesse a ricorrere sorge con il provvedimento conclusivo che definisce negativamente il procedimento, il quale deve essere impugnato tempestivamente.
  • Quando il diniego della prestazione è fondato esclusivamente sulla mancata produzione di documentazione illegittimamente richiesta e l’Amministrazione non ha ancora valutato nel merito la domanda secondo i criteri corretti, il giudice annulla l’atto ma non può accertare direttamente il diritto all’esonero né sostituirsi all’Amministrazione nella quantificazione della compartecipazione.
  • L’azione di accertamento degli interessi legittimi ha carattere residuale e non può essere utilizzata per eludere la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo lesivo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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