Cassazione Penale, Sentenza n. 47679/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio dell'articolato (mezzo di trasporto), degli olii minerali lubrificanti trasportati e della documentazione di trasporto, in relazione a indagini per sottrazione all'accertamento o mancato pagamento dell'accisa e per riciclaggio. La ricorrente, proprietaria del veicolo e terzo in buona fede, deduceva: carenza del "fumus" del reato per il capo relativo alla violazione degli artt. 40 co.1 lett. b) e co.4 e 49 co.1 D.Lgs. 504/95 (sosteneva che l'obbligo dell'accisa grava sull'acquirente italiano e che la merce comunitaria può circolare con CMR esibita dall'autista); difetto assoluto di motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra cosa sequestrata e reato e l'effettiva esigenza probatoria della misura.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, nel sequestro probatorio, il "fumus" vada valutato in termini di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e l'acquisizione della cosa per fini probatori, non come verifica di merito della fondatezza dell'accusa. Nel caso concreto la discrepanza tra la documentazione esibita dall'autista e quella prodotta dalla società acquirente giustificava accertamenti ulteriori e il mantenimento del vincolo reale. Lo status di proprietario terzo e in buona fede non esclude il sequestro se la cosa è pertinente e strumentale all'accertamento. È richiamato il principio secondo cui il trasporto di prodotti soggetti ad accisa senza la documentazione prevista (art. 49 D.Lgs. 504/95) configura reato anche se l'accisa è stata pagata all'importazione. La Corte ha altresì respinto la censura sul vizio di motivazione, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata e non meramente apparente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
art. 40 comma 1 lett. b) e comma 4; art. 49 comma 1
L'art. 49 punisce il trasporto di prodotti soggetti ad accisa senza la specifica documentazione; tale reato è di pericolo e può configurarsi anche se l'accisa è stata pagata in sede di importazione/immissione al consumo. La normativa è interpretata come requisito formale della circolazione e della documentazione, rispetto alla quale la mancanza o discrepanza giustifica il sequestro probatorio.
Codice Penale
Richiamata la necessità di verificare la provenienza della merce rispetto all'ipotesi di ricettazione; la res in sequestro può essere pertinente anche a reati diversi dall'accertamento tributario.
Codice di Procedura Penale
art. 325 comma 1; art. 125 comma 3; art. 616
Art. 325 c.1: il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge. Art.125 c.3: obbligo di motivazione; la mancanza totale o apparente motivazione integra violazione di legge. Art.616: conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, incluse spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio il "fumus commissi delicti" va valutato in termini di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e l'utilità probatoria della cosa, non come accertamento di merito sulla fondatezza dell'accusa.
- Il possesso della cosa da parte di un terzo estraneo e in buona fede non esclude il sequestro probatorio se esiste un collegamento tra la cosa e le esigenze istruttorie relative al reato.
- Discrepanze o incongruenze nella documentazione di trasporto (es. CMR) costituiscono motivo valido per ulteriori accertamenti e possono giustificare la misura reale.
- Il trasporto di beni soggetti ad accisa senza la documentazione prevista è reato di pericolo (art.49 D.Lgs. 504/95) e può sussistere indipendentemente dall'avvenuto pagamento dell'accisa in sede di importazione.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti reali è limitato a questioni di violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si prospetta mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.
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