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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47679/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio dell'articolato (mezzo di trasporto), degli olii minerali lubrificanti trasportati e della documentazione di trasporto, in relazione a indagini per sottrazione all'accertamento o mancato pagamento dell'accisa e per riciclaggio. La ricorrente, proprietaria del veicolo e terzo in buona fede, deduceva: carenza del "fumus" del reato per il capo relativo alla violazione degli artt. 40 co.1 lett. b) e co.4 e 49 co.1 D.Lgs. 504/95 (sosteneva che l'obbligo dell'accisa grava sull'acquirente italiano e che la merce comunitaria può circolare con CMR esibita dall'autista); difetto assoluto di motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra cosa sequestrata e reato e l'effettiva esigenza probatoria della misura.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, nel sequestro probatorio, il "fumus" vada valutato in termini di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e l'acquisizione della cosa per fini probatori, non come verifica di merito della fondatezza dell'accusa. Nel caso concreto la discrepanza tra la documentazione esibita dall'autista e quella prodotta dalla società acquirente giustificava accertamenti ulteriori e il mantenimento del vincolo reale. Lo status di proprietario terzo e in buona fede non esclude il sequestro se la cosa è pertinente e strumentale all'accertamento. È richiamato il principio secondo cui il trasporto di prodotti soggetti ad accisa senza la documentazione prevista (art. 49 D.Lgs. 504/95) configura reato anche se l'accisa è stata pagata all'importazione. La Corte ha altresì respinto la censura sul vizio di motivazione, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata e non meramente apparente. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    art. 40 comma 1 lett. b) e comma 4; art. 49 comma 1

    L'art. 49 punisce il trasporto di prodotti soggetti ad accisa senza la specifica documentazione; tale reato è di pericolo e può configurarsi anche se l'accisa è stata pagata in sede di importazione/immissione al consumo. La normativa è interpretata come requisito formale della circolazione e della documentazione, rispetto alla quale la mancanza o discrepanza giustifica il sequestro probatorio.

  • Codice Penale

    Richiamata la necessità di verificare la provenienza della merce rispetto all'ipotesi di ricettazione; la res in sequestro può essere pertinente anche a reati diversi dall'accertamento tributario.

  • Codice di Procedura Penale

    art. 325 comma 1; art. 125 comma 3; art. 616

    Art. 325 c.1: il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge. Art.125 c.3: obbligo di motivazione; la mancanza totale o apparente motivazione integra violazione di legge. Art.616: conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, incluse spese e pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio il "fumus commissi delicti" va valutato in termini di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e l'utilità probatoria della cosa, non come accertamento di merito sulla fondatezza dell'accusa.
  • Il possesso della cosa da parte di un terzo estraneo e in buona fede non esclude il sequestro probatorio se esiste un collegamento tra la cosa e le esigenze istruttorie relative al reato.
  • Discrepanze o incongruenze nella documentazione di trasporto (es. CMR) costituiscono motivo valido per ulteriori accertamenti e possono giustificare la misura reale.
  • Il trasporto di beni soggetti ad accisa senza la documentazione prevista è reato di pericolo (art.49 D.Lgs. 504/95) e può sussistere indipendentemente dall'avvenuto pagamento dell'accisa in sede di importazione.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti reali è limitato a questioni di violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si prospetta mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.

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