Cassazione Civile, Ordinanza n. 12637/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'Agenzia del Demanio chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione di un terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma aveva dichiarato irripetibili le spese del grado. In appello, l'originario attore, pur risultato vittorioso sulla domanda principale, aveva impugnato il solo capo relativo alle spese. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame, confermando la statuizione sulle spese. Nel ricorso per cassazione il soccombente sul capo spese denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la mancata costituzione della convenuta non poteva giustificare, di per sé, la compensazione o irripetibilità delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura: ha ribadito che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta non implica acquiescenza alla pretesa attorea e non è, da sola, sufficiente a giustificare la compensazione delle spese. Poiché la decisione di merito aveva confermato la compensazione/irripetibilità delle spese senza adeguata motivazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e la loro regolazione non può essere derogata senza adeguata base motivazionale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede una motivazione idonea; la sola mancata costituzione della parte convenuta non basta a fondarla.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio dedotto in cassazione è quello di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, anche se si tratta di amministrazione pubblica, non equivale ad acquiescenza alla domanda attorea.
- La compensazione o l'irripetibilità delle spese processuali non può essere disposta automaticamente per il solo fatto della contumacia della parte convenuta, ma richiede una specifica e adeguata motivazione.
- Quando il giudice di merito conferma una regolazione delle spese priva di base motivazionale sufficiente, la relativa statuizione è censurabile in cassazione per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
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