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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2174

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2174 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R2174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per le zone interessate dai nuovi focolai viene sospeso l’ingresso, mentre per una zona canadese già precedentemente sospesa viene ripristinata l’autorizzazione dopo le misure di abbattimento e pulizia/disinfezione. Le modifiche si attuano mediante aggiornamento puntuale degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, escludendo o reintroducendo l’accesso solo per specifiche zone colpite o ripristinate dopo HPAI. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692, che condiziona l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale al rispetto di specifiche condizioni sanitarie e all’iscrizione dei paesi terzi o delle loro zone negli elenchi pertinenti. In particolare, aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il principio secondo cui l’ingresso nell’Unione è consentito solo per i paesi terzi, territori o zone elencati ai sensi dell’articolo 230 del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi applicabili alle specie e categorie di animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale rientranti nel campo del regolamento delegato (UE) 2020/692. La modifica è adottata alla luce delle notifiche di nuovi focolai HPAI e delle valutazioni della Commissione sulle misure di contenimento attuate dai paesi interessati.

Ambito materiale: prodotti e categorie interessate

Le modifiche riguardano due gruppi di merci disciplinati dagli allegati interessati:

  • partite di pollame e materiale germinale di pollame, di cui all’allegato V;
  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna, di cui all’allegato XIV.

L’effetto pratico è l’aggiornamento delle zone da cui tali merci possono entrare nell’Unione. Le zone non più conformi a seguito dei focolai vengono sospese; una zona canadese per la quale sono state completate le misure di eradicazione e sanificazione viene invece riammessa.

Focolai notificati e valutazione della Commissione

Il considerando descrive i dati epidemiologici su cui si fonda il provvedimento:

  • Canada: cinque nuovi focolai in Alberta, Manitoba, Ontario e Québec, confermati tra il 7 e il 12 ottobre 2025;
  • Regno Unito: due nuovi focolai in Cheshire e Cumbria, confermati il 13 e il 18 ottobre 2025;
  • Stati Uniti: venti focolai in vari stati, confermati tra il 30 settembre 2025 e il 14 ottobre 2025.

Le autorità competenti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione conclude che, per proteggere la salute animale nell’Unione, è opportuno sospendere l’ingresso dalle zone interessate dai nuovi focolai.

Ripristino per una zona del Canada

Il regolamento contiene anche un ripristino mirato. Il Canada ha trasmesso informazioni aggiornate su un precedente focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Manitoba, confermato il 7 maggio 2025. Dopo l’attuazione della politica di abbattimento totale e il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, la Commissione ritiene che la zona non rappresenti più una minaccia e reintroduce l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per le partite provenienti da tale zona.

Modifiche all’allegato V

Nell’allegato V, parte 1, sezione B:

  • la voce Canada relativa alla zona CA-2.266 è sostituita;
  • sono aggiunte le zone CA-2.275, CA-2.276, CA-2.277, CA-2.278 e CA-2.279;
  • per il Regno Unito sono inserite le zone GB-2.394 e GB-2.395;
  • per gli Stati Uniti sono inserite le zone US-2.1063 fino a US-2.1082.

Nella parte 2 dell’allegato V sono aggiunte le descrizioni territoriali dettagliate delle nuove zone, con riferimenti a province canadesi, contee inglesi e contee/stati statunitensi, incluse coordinate geografiche e aree di protezione/sorveglianza di 3 km e 10 km per il Canada, e aree circolari di 10 km per Regno Unito e Stati Uniti.

Modifiche all’allegato XIV

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono apportate modifiche parallele a quelle dell’allegato V:

  • per il Canada, la zona CA-2.266 è sostituita;
  • sono aggiunte le zone CA-2.275 a CA-2.279;
  • per il Regno Unito, sono aggiunte le zone GB-2.394 e GB-2.395;
  • per gli Stati Uniti, sono aggiunte le zone US-2.1063 a US-2.1082.

Qui le voci riguardano le merci dell’allegato XIV, cioè carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e riportano anche la dicitura GBM per le zone e le corrispondenti date di riferimento.

Effetti applicativi e urgenza

Il regolamento è adottato in forma di regolamento di esecuzione e, ai sensi dell’articolo 2, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare perturbazioni degli scambi e per preservare lo stato sanitario degli animali nell’Unione.

Natura pratica per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono importatori, il testo comporta la necessità di verificare puntualmente la provenienza territoriale delle partite, poiché l’autorizzazione all’ingresso non dipende solo dal paese di origine ma dalla specifica zona di provenienza e dalla data del focolaio. Le importazioni da aree non più elencate come autorizzate risultano sospese, mentre per la zona canadese riammessa occorre considerare la data di ripristino indicata negli allegati.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle liste di zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci di Canada, Regno Unito e Stati Uniti nelle tabelle relative alle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Sospensione per nuove zone colpite da HPAI

A seguito dei nuovi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizioni negli allegati V e XIV. Per il Canada sono inserite le zone CA-2.275, CA-2.276, CA-2.277, CA-2.278 e CA-2.279; per il Regno Unito le zone GB-2.394 e GB-2.395; per gli Stati Uniti le zone US-2.1063 fino a US-2.1082.

Ripristino dell’autorizzazione per una zona canadese

Per il Canada, la riga relativa alla zona CA-2.266 viene sostituita negli allegati V e XIV per tener conto delle informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e delle misure adottate. La Commissione ritiene che la zona non costituisca più una minaccia e ne reintroduce l’ingresso nell’Unione, dopo abbattimento totale, pulizia e disinfezione.

Dettaglio delle zone e date rilevanti

Le nuove zone sono individuate con precisione geografica e con le date dei focolai o della conferma laboratoristica: Canada (7, 8, 9, 10 e 12 ottobre 2025; una zona precedente del 7 maggio 2025 è riammessa), Regno Unito (13 e 18 ottobre 2025), Stati Uniti (dal 29 settembre al 14 ottobre 2025, a seconda della zona). Per le zone USA e Canada vengono riportati anche i codici di zona e le coordinate/descrizioni territoriali nelle parti 1 e 2 degli allegati.

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando relativo all’urgenza precisa che le modifiche devono produrre effetto rapidamente per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione ed evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaricommercio internazionalesicurezza alimentare

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