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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39511/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per reati di traffico internazionale di stupefacenti, basata su conversazioni acquisite in Francia tramite Ordine Europeo di Indagine (OIE) su piattaforma criptata Sky-ECC. Il ricorrente deduceva: violazione della Direttiva 2014/41/UE (artt. 6 e 31) e della giurisprudenza CGUE del 30/04/2024, per non aver verificato in Italia la regolarità delle intercettazioni compiute in Francia; mancata notifica ai sensi dell'art. 31; mancanza di iscrizione nel registro degli indagati al momento dell'OIE; discrepanza di titoli di reato tra OIE e iscrizione; assenza di riscontri esterni e di autenticità delle chat (cronologia alterata, impossibilità di verificare algoritmo di decriptazione); omessa motivazione su tutela costituzionale francese; e carenza delle esigenze cautelari rispetto a conversazioni risalenti al 2020.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato e applicato i principi delle Sezioni Unite e la sentenza della Grande Sezione della CGUE (C-670/22), affermando che l'OIE può essere utilizzato per ottenere "dati freddi" già acquisiti nello Stato di esecuzione e che il pubblico ministero dello Stato di emissione può legittimamente richiederne la trasmissione senza dover controllare la regolarità formale del procedimento estero. È confermata la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato di esecuzione e grava sulla difesa l'onere di allegare fatti concreti che dimostrino violazioni. L'assenza di preventiva iscrizione nel registro e la differenza di qualificazione giuridica non invalidano l'OIE quando le prove sono rilevanti e indispensabili; l'impossibilità di accedere all'algoritmo di decriptazione non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa; le censure sulla autenticità e sulla sequenza cronologica delle chat sono generiche e non provate; la mancata notifica ex art. 31 non produce automaticamente inutilizzabilità quando, in un "caso interno analogo", le intercettazioni sarebbero ammissibili. Infine, le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate alla luce delle conversazioni, delle dichiarazioni di collaboratori e della gravità del quadro criminale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)

    art. 6, par. 1 (necessità e proporzionalità); art. 31, par. 3 (notifica delle intercettazioni); art. 14 (garanzie di diritti fondamentali)

    L'OIE diretto a ottenere prove già acquisite nello Stato di esecuzione può essere emesso dal pubblico ministero se previsto dal diritto interno; la verifica della regolarità della raccolta dei dati spetta primariamente allo Stato di esecuzione; la valutazione di necessità/proporzionalità si effettua alla luce del diritto dello Stato di emissione e non autorizza un sindacato sul procedimento estero salvo concrete e specifiche allegazioni di violazioni dei diritti fondamentali

  • d.lgs. n. 108/2017 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)

    art. 24 (recepisce limiti all'utilizzabilità), art. 27, comma 1

    Prevede che i risultati di intercettazioni estere siano utilizzabili salvo il caso espresso di divieto quando le intercettazioni non sarebbero consentite in un "caso interno analogo"; riconosce la competenza del pubblico ministero ad emettere OIE per acquisire prove già disponibili

  • Codice di procedura penale (Italia)

    artt. 234-bis, 238, 266, 267, 268 (commi 6 e 7), 270; 78 disp. att. cod. proc. pen.

    La circolazione e l'utilizzabilità delle prove acquisite all'estero si valutano con riferimento alla disciplina italiana (art. 238, 270 ecc.); gli artt. 266-267 disciplinano l'ammissione delle intercettazioni in un "caso interno analogo" ma non impongono che lo Stato di emissione controlli la procedura estera; l'art. 268 prevede strumenti per la verifica del contenuto delle captazioni in sede di contraddittorio

  • Convenzione europea sul Cybercrime (Ratifica: L. n. 48/2008)

    Richiamata dalla difesa ma ritenuta inconferente rispetto all'oggetto dell'OIE che ha riguardato "dati freddi" già acquisiti e decriptati dallo Stato di esecuzione

  • Corte di Giustizia UE, causa C-670/22 (M.N., EncroChat) 30/04/2024

    la Corte ha osservato che l'autorita' di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con il quale lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove (par. 100) e che l'impossibilità di accedere all'algoritmo di decriptazione non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali (par. 90)

    La sentenza integra e conferma i principi delle Sezioni Unite: rafforza il principio di mutuo riconoscimento e la presunzione relativa di rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato di esecuzione; legittima l'utilizzo di prove già raccolte all'estero salvo prova contraria concreta

  • Corte EDU, sentenze A.L. e E.J. vs Francia (24/09/2024)

    Confermano che in Francia esistono rimedi effettivi per contestare la raccolta e la trasmissione delle intercettazioni e che la mancata impugnazione in Francia esclude poi un vulnus dell'art. 6 CEDU nello Stato di emissione

  • Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    La tutela della segretezza delle comunicazioni è garantita tramite la CEDU e la normativa interna francese; l'assenza di una norma costituzionale francese specifica non implica assenza di protezione

Massime di principio

  • Un OIE volto a ottenere "dati freddi" già acquisiti nello Stato di esecuzione può essere emesso dal pubblico ministero dello Stato di emissione se previsto dal diritto interno: non è richiesto che il giudice dello Stato di emissione verifichi la regolarità formale del procedimento estero
  • Sussiste una presunzione relativa di correttezza del rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato di esecuzione; la difesa ha l'onere di allegare fatti concreti e specifici per superare tale presunzione
  • La mancata notifica ex art. 31 Direttiva 2014/41/UE non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando, in un "caso interno analogo", le intercettazioni sarebbero comunque ammissibili
  • L'impossibilità di accedere all'algoritmo di decriptazione non determina di per sé violazione del diritto di difesa; ciò che conta è la possibilità di esercitare rimedi effettivi (anche nello Stato di esecuzione) e di utilizzare gli strumenti previsti dal diritto processuale interno per verifiche e contraddittorio
  • La temporanea assenza di iscrizione nel registro degli indagati al momento dell'OIE o una diversa qualificazione giuridica tra OIE e successiva iscrizione non invalidano l'OIE se le prove sono rilevanti e indispensabili per reati gravi
  • Contestazioni sull'autenticità, integrità o cronologia dei dati devono essere specifiche e provate con elementi tecnici concreti; mere eccezioni generiche non sono sufficienti per escludere la prova
  • Per questioni relative a presunte illegittimità nell'acquisizione delle prove occorre, ove possibile, esperire i rimedi nello Stato di esecuzione; solo in presenza di indizi concreti di violazione sistemica dei diritti fondamentali lo Stato di emissione può riconsiderare l'utilizzabilità

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