Sentenza del 23/01/2018 n. 683 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N.21/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - ATTI - NOTIFICAZIONE - della sentenza direttamente alla Controparte - sufficienza per il decorso del termine breve - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione diretta alla controparte è stata ritenuta insufficiente a far decorrere il termine breve. Per ottenere tale effetto, la sentenza avrebbe dovuto essere notificata al difensore della controparte, secondo le forme previste per la notificazione degli atti processuali. Di conseguenza, non è stato riconosciuto il decorso del termine breve fondato su quella notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. La sentenza era stata notificata direttamente alla parte, anziché al difensore costituito, sebbene la notificante avesse prodotto in giudizio la copia della sentenza, la ricevuta postale e l'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 170 c.p.c.
Gli atti destinati alla parte costituita devono essere notificati presso il procuratore costituito, salvo i casi previsti dalla legge. La norma è stata interpretata nel senso che la notificazione della sentenza deve essere effettuata al difensore della parte costituita.
Art. 285 c.p.c.
La notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare deve avvenire nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c.; la notificazione diretta alla parte non è sufficiente quando questa sia costituita in giudizio tramite difensore.
Massime di principio
- Per far decorrere il termine breve per impugnare una sentenza, non basta notificare la decisione direttamente alla parte: quando essa è costituita, la notificazione deve essere eseguita al difensore costituito.
- La produzione della sentenza notificata, della ricevuta postale e dell'avviso di ricevimento dimostra l'avvenuta spedizione e ricezione, ma non sana l'errore relativo al destinatario della notificazione.
- La notificazione eseguita a un soggetto diverso da quello previsto dalla legge può non produrre l'effetto processuale del decorso del termine breve, con conseguente applicazione del termine lungo, se ne ricorrono i presupposti.
- Prima di notificare una sentenza, occorre verificare le modalità processuali applicabili e l'eventuale presenza di un difensore costituito, poiché la correttezza formale del destinatario è essenziale per la validità dell'effetto notificatorio.
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