Sentenza n. 180/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Comune di Manerba del Garda di diniego di cambio di destinazione d'uso senza opere da RTA a Residenziale protocollo 10731/2022 del 27/6/2022; - dell'art. 32 delle NTA del Piano delle Regole e del punto 5 della relazione tecnica del Piano dei Servizi del PGT vigente del Comune di Manerba del Garda, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 21/5/2018, limitatamente alla richiesta di approvazione di un permesso di costruire convenzionato e alla richiesta di pagamento di un contributo denominato “CCA”; per il cambio di destinazione d'uso senza opere dell'immobile dei ricorrenti da RTA a residenziale; nonché - per l’accertamento ai sensi degli artt. 31 e 34 c.p.a. della fondatezza della pretesa dedotta in termini di sufficienza, nel caso di specie, di una comunicazione unilaterale di cambio d'uso da RTA a residenziale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, LR 12/05; in subordine, - per la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento di cambio d'uso richiesto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale del cambio di destinazione d’uso senza opere da RTA a residenziale, nonché le previsioni del PGT relative al permesso di costruire convenzionato e al contributo denominato “CCA”
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il diniego del Comune di Manerba del Garda relativo al cambio di destinazione d’uso senza opere da RTA a residenziale. Hanno inoltre impugnato, limitatamente alla fattispecie, alcune previsioni delle norme tecniche di attuazione e della relazione tecnica del PGT, contestando la necessità di un permesso di costruire convenzionato e il pagamento del contributo denominato “CCA”. È stato chiesto anche l’accertamento della sufficienza di una comunicazione unilaterale di cambio d’uso ai sensi dell’art. 52, comma 2, della l.r. Lombardia n. 12/2005 e, in subordine, la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto. Prima della decisione, le ricorrenti hanno notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell’udienza e non opposta dall’amministrazione resistente, rimasta non costituita. In applicazione dell’art. 84, comma 3, c.p.a., ha ritenuto perfezionata la rinuncia e, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità, la domanda di accertamento o quella subordinata di condanna. Le spese sono state dichiarate compensate, con formula “nulla sulle spese”.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
L’atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi.
La rinuncia depositata fuori udienza è idonea a determinare l’estinzione quando sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non vi sia opposizione alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, perfezionatasi in assenza di opposizione della parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 52, comma 2, l.r. Lombardia n. 12/2005
Norma richiamata nell’originaria domanda di accertamento relativa alla sufficienza della comunicazione unilaterale per il cambio di destinazione d’uso; la questione non è stata esaminata per effetto dell’estinzione del giudizio.
artt. 31 e 34 c.p.a.
Norme richiamate nell’originaria domanda di accertamento e nelle conclusioni subordinate; non sono state applicate nel merito a seguito della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, così da consentire l’eventuale opposizione alla prosecuzione del giudizio.
- Quando la rinuncia è stata regolarmente notificata e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare le domande e i motivi originariamente dedotti.
- La mancata costituzione dell’amministrazione resistente non impedisce il perfezionamento della rinuncia, purché l’atto sia notificato all’amministrazione e non risulti una sua opposizione alla prosecuzione del processo.
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