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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35079/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa appaltatrice per il saldo di lavori edili eseguiti in un edificio condominiale. Il condominio propose opposizione deducendo vizi delle opere e contestando il pagamento di lavori extra contratto, assunti come eseguiti solo sulla base di indicazioni del direttore dei lavori e senza autorizzazione assembleare. Il Tribunale, con c.t.u., riconobbe il diritto dell'impresa al corrispettivo ma detraendo l'importo corrispondente ai vizi accertati e negando il pagamento delle opere extra-contratto. La Corte d'appello confermò. In cassazione l'impresa articolò cinque motivi: errata interpretazione della c.t.u. e delle prove testimoniali; motivazione apparente/perplessa e omessa esposizione delle ragioni della decisione; violazione dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 1667 c.c. per asserita tardività della denuncia dei vizi; nullità della sentenza per adesione acritica alle conclusioni del primo giudice. La ricorrente sosteneva che i lavori extra erano varianti autorizzate e che il condominio aveva contestato tardivamente i vizi solo con l'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi connessi ma infondati, osservando anzitutto la carenza di specificità del ricorso per mancata allegazione e trascrizione degli atti e documenti su cui le censure si fondavano, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha poi escluso la nullità della sentenza, ritenendo chiaramente ricostruibile l'iter logico della decisione sulla base di istruttoria e c.t.u. Ha richiamato il nuovo limite del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., ammissibile solo per anomalie motivazionali radicali e non per insufficienza o mera contestazione del merito; ha inoltre rilevato la preclusione derivante dalla doppia conforme. Le doglianze sulla c.t.u. e sulla valutazione delle prove sono state giudicate generiche e comunque dirette a ottenere un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Anche la censura sulla tardività della denuncia dei vizi è stata respinta perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'applicazione dell'art. 2226 c.c. trattandosi di appalto e non di prestazione d'opera. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò sia imposto; non è sufficiente contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, è stato ritenuto non applicabile alla fattispecie perché la controversia riguardava un contratto di appalto e non una prestazione d'opera.

  • art. 1667 c.c.

    È la norma invocata per la garanzia per vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura di tardività perché non confrontata con la motivazione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è ammissibile solo quando si denunci un'erronea ricognizione della norma astratta, non quando si solleciti una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di un reale vizio strutturale del provvedimento, non per insufficienza argomentativa meramente prospettata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; è escluso il controllo sulla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, nei limiti necessari, la trascrizione degli atti e documenti su cui le censure si fondano; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque privo di specificità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca effettivamente la motivazione o essa sia solo apparente; non basta che la parte la ritenga insufficiente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme e per appelli introdotti dopo l'11 settembre 2012, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la parte deve indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze, altrimenti il motivo non consente il controllo di legittimità.
  • La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta; se invece mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, la censura è inammissibile come riesame del merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, non per semplice insufficienza o illogicità della motivazione.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio non può essere generica: occorre indicare puntualmente gli errori denunciati e i passaggi della relazione contestati, per consentire alla Corte di valutarne la decisività.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Nel contratto di appalto, la disciplina della denuncia dei vizi va valutata con riferimento alla corretta qualificazione del rapporto, senza trasporre automaticamente la disciplina della prestazione d'opera.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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