Cassazione Civile, Ordinanza n. 36396/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore nel marzo 2015, nell’ambito di un procedimento ex L. n. 92 del 2012. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda del lavoratore, ritenendo che dai fatti accertati non emergesse una chiara intenzione di usare i beni aziendali solo temporaneamente e di restituirli, e comunque che tale circostanza non escludesse la rilevanza disciplinare della condotta tale da giustificare il licenziamento senza preavviso. In cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo: il divieto di uscita provvisoria di beni aziendali che sarebbe stato autorizzato dal dirigente di settore, sostenendo che ciò aveva ostacolato la corretta ricostruzione dell’iter fattuale. La società ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza indicare e confrontare le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre il ricorso pretendeva in sostanza un riesame del merito, estraneo al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando il ricorso si confronti con una sentenza di merito confermativa della decisione di primo grado senza indicare la diversità delle basi fattuali delle due decisioni; inoltre non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del merito.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina richiamata per l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
L. n. 92 del 2012
Il giudizio di merito era stato definito nell’ambito del rito speciale per l’impugnazione del licenziamento.
art. 360, comma 4, c.p.c.
La Corte richiama la modifica normativa intervenuta con il d.lgs. n. 149 del 2022 in tema di impugnazioni e doppia conforme.
d.lgs. n. 149 del 2022
È richiamato per le modifiche normative che hanno inciso sulla disciplina del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere un nuovo apprezzamento del merito, perché il controllo della Corte di cassazione è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-giuridica della motivazione nei limiti consentiti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese in favore della parte resistente e, nei casi previsti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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