Sentenza del 20/10/2015 n. 1804 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Plusvalenze - Contratto di cessione di azienda - Inadempimento con risoluzione del contratto - Mancato realizzo della plusvalenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, con sentenza 13 marzo 2014, n. 5876, ha affermato che, in caso di cessione d'azienda seguita dalla risoluzione del contratto, non emerge una plusvalenza imponibile in capo al cedente quando il corrispettivo non sia stato effettivamente incassato. La mancata riscossione del prezzo e la successiva risoluzione impediscono di considerare definitivamente realizzato il componente positivo di reddito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini IRES, della plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda. Il contratto di cessione è stato successivamente risolto per inadempimento e il cedente non ha incassato il corrispettivo pattuito. La questione era stabilire se, nonostante la stipula originaria del contratto, potesse considerarsi realizzata una plusvalenza imponibile.
Norme richiamate
IRES – disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda
La plusvalenza è imponibile solo se la cessione produce un effettivo realizzo economico; quando il contratto viene risolto e il corrispettivo non viene incassato, il realizzo non può considerarsi perfezionato.
Sentenza della Corte di cassazione 13 marzo 2014, n. 5876
La risoluzione del contratto di cessione d'azienda per inadempimento, unita al mancato incasso del prezzo, esclude l'emersione di una plusvalenza imponibile in capo al cedente.
Massime di principio
- La mera stipula di un contratto di cessione d'azienda non è sufficiente, da sola, a determinare una plusvalenza imponibile se l'operazione non si traduce in un effettivo realizzo economico.
- Se il contratto viene risolto per inadempimento e il corrispettivo non viene incassato, occorre verificare se l'operazione sia stata definitivamente acquisita dal cedente prima di assoggettare a imposizione la plusvalenza.
- In situazioni analoghe, la documentazione relativa alla risoluzione del contratto, all'inadempimento e al mancato pagamento del prezzo è essenziale per dimostrare l'assenza del realizzo imponibile.
- La valutazione fiscale deve distinguere tra la validità originaria del contratto e il suo esito economico effettivo: un'operazione successivamente caducata può non produrre una plusvalenza tassabile.
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