Corte di giustizia, Sentenza C-52/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 aprile 2023. — BF contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Pensione di vecchiaia – Normativa nazionale che prevede un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici con il regime pensionistico generale – Primo adeguamento dell’importo della pensione che interviene più rapidamente per una categoria di dipendenti pubblici rispetto ad un’altra – Giustificazioni. — Causa C-52/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una disciplina austriaca che rinvia di un anno il primo adeguamento di alcune pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici, rispetto ad altre pensioni analoghe. Ha ritenuto che la misura rientri nell’ambito della direttiva 2000/78 e che non osti, in linea di principio, a un differimento del primo adeguamento come quello contestato. La differenza di trattamento può essere giustificata da obiettivi legittimi di politica sociale e di armonizzazione dei regimi pensionistici, purché la misura sia proporzionata.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2000/78 di una normativa austriaca che differisce il primo adeguamento della pensione dei dipendenti pubblici, in modo diverso a seconda della data di maturazione del diritto.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito dell’allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici al regime generale, prevede che il primo adeguamento della pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici avvenga solo dal secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto, mentre per un’altra categoria avvenga già dal primo anno civile successivo; inoltre, in via connessa, se possano rilevare i principi di certezza del diritto, tutela dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
La direttiva 2000/78 non osta a una normativa nazionale transitoria che, per armonizzare progressivamente il regime pensionistico dei dipendenti pubblici con quello generale, preveda un diverso momento del primo adeguamento della pensione a seconda della data di maturazione del diritto, anche se ciò comporta un trattamento differenziato tra categorie di pensionati. Tale differenza non integra necessariamente una discriminazione diretta; può, al più, porre una questione di discriminazione indiretta, ma essa è giustificabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, se perseguisce obiettivi legittimi di politica sociale, come l’assimilazione dei regimi di perequazione e la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, ed è appropriata e necessaria.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 157 TFUE
Primo adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici e direttiva 2000/78
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) relativo alla disciplina dell’adeguamento delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici federali. Il giudizio principale oppone BF alla BVAEB e verte sull’applicazione dell’articolo 41 del PG 1965, come modificato nel 2020 e nel 2022, nel contesto dell’armonizzazione progressiva del regime pensionistico dei dipendenti pubblici con il regime generale.
Fatti e procedimento principale
BF, nato nel 1958 e collocato a riposo il 1° luglio 2020, percepisce una pensione calcolata secondo il sistema del cosiddetto "calcolo parallelo", previsto dall’articolo 99 del PG 2015: una quota è erogata a carico del PG 1965 e una quota a carico dell’APG. Con decisione del 19 marzo 2021 la BVAEB ha confermato l’importo della pensione e ha stabilito che il primo adeguamento sarebbe intervenuto solo dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del PG 2020. BF ha impugnato tale decisione sostenendo che egli era svantaggiato rispetto ai pensionati la cui pensione è determinata esclusivamente secondo l’APG, per i quali l’adeguamento avviene già dal primo anno civile successivo alla maturazione del diritto. A suo avviso, la disciplina nazionale costituiva una discriminazione fondata sull’età e la successiva modifica del PG 2022 non avrebbe eliminato retroattivamente la disparità.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva 2000/78/CE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 6 e 9;
- l’articolo 157 TFUE, per la qualificazione della pensione come "retribuzione";
- le disposizioni nazionali austriache contenute nel PG 1965, nel PG 2020, nel PG 2022 e nell’APG.
L’articolo 41 del PG 1965, nella versione 2020, prevedeva che il primo adeguamento dei diritti pensionistici avvenisse solo dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto. Il PG 2022 ha introdotto un meccanismo più favorevole per le pensioni maturate dal 1° gennaio 2022, prevedendo un primo adeguamento già dal primo anno civile successivo.
Ricevibilità del rinvio pregiudiziale
Il governo austriaco contestava la ricevibilità della questione, sostenendo che il giudice nazionale non avesse motivato adeguatamente il collegamento con la discriminazione fondata sull’età e con i principi di certezza del diritto, tutela dei diritti acquisiti ed effettività. La Corte respinge tale eccezione: dalla decisione di rinvio risultano chiaramente i dubbi del giudice nazionale sulla compatibilità della normativa con il diritto dell’Unione e il riferimento alla sentenza Safeway, utile per comprendere il quesito. La domanda è quindi dichiarata ricevibile.
Qualificazione della controversia ai fini della direttiva 2000/78
La Corte ricorda che la direttiva 2000/78 si applica all’occupazione e alle condizioni di lavoro, incluse la retribuzione e le prestazioni pensionistiche che, in questo caso, sono considerate collegate al rapporto di impiego pubblico. La pensione dei dipendenti pubblici federali austriaci rientra nella nozione di "retribuzione" ai sensi dell’articolo 157 TFUE, e ciò vale anche se una parte minima è erogata nell’ambito dell’APG. Pertanto, la disciplina controversa rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.
Esistenza di una differenza di trattamento
La Corte osserva che la normativa non appare configurare una discriminazione diretta, poiché non distingue espressamente in base all’età, ma in base alla data di maturazione del diritto alla pensione. Tuttavia, poiché tale data è normalmente collegata al raggiungimento di una certa età e al compimento della carriera contributiva, la disciplina può porre un problema di discriminazione indiretta. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui una discriminazione indiretta richiede che la misura colpisca in modo sfavorevole una percentuale significativamente più elevata di persone appartenenti a una certa età rispetto ad altre.
Giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78
La Corte ritiene che la normativa persegua obiettivi legittimi di politica sociale: da un lato, l’assimilazione progressiva dei diversi regimi di perequazione pensionistica; dall’altro, il rafforzamento del potere d’acquisto dei pensionati e la sostenibilità del sistema pensionistico. Tali obiettivi sono distinti da mere considerazioni di bilancio, che da sole non sarebbero sufficienti a giustificare una disparità fondata sull’età. La misura è considerata idonea e necessaria perché riduce gli scarti tra i diversi regimi pensionistici e tiene conto del tempo trascorso tra il pensionamento e il primo adeguamento, inserendosi in un periodo transitorio di riforma.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di questo tipo. In sostanza, un differimento del primo adeguamento della pensione di vecchiaia per una categoria di dipendenti pubblici, rispetto ad un’altra, può essere compatibile con il diritto dell’Unione quando sia funzionale a un allineamento progressivo dei regimi pensionistici e rispetti i criteri di legittimità, appropriatezza e necessità.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in materia pensionistica pubblica, il legislatore nazionale dispone di un ampio margine per introdurre regimi transitori di armonizzazione. Se la differenza di trattamento non si traduce in una discriminazione diretta e, ove sussista una discriminazione indiretta, essa è giustificata da finalità legittime di politica sociale e da misure proporzionate, la direttiva 2000/78 non osta alla disciplina nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-291/21
- Sentenza · 20 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-772/21
- Sentenza · 20 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-25/21
- Sentenza · 20 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-144/21
- Sentenza · 20 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-329/21
- Sentenza · 20 apr 2023Corte di giustizia, Sentenza C-413/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →