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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26422/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

L'istituto di credito ha proposto regolamento di competenza avverso un'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarato chiusa l'istruttoria e rinviato la causa per la discussione e la decisione. La banca sosteneva che il contratto di conto corrente era stato concluso tra imprenditori e non con consumatori, sicché la disciplina invocata dal tribunale sulla nullità/inefficacia della clausola derogatoria di competenza territoriale non era applicabile; di conseguenza, la clausola contrattuale che attribuiva competenza al Tribunale di Reggio Emilia sarebbe stata valida ed efficace. La banca evidenziava anche che, successivamente all'ordinanza impugnata, il tribunale aveva comunque respinto nel merito le domande degli attori, ma dichiarava di mantenere interesse alla decisione sul regolamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non costituisse una decisione definitiva e irretrattabile sulla competenza, ma un provvedimento reso nel corso dell'istruttoria, che si limitava a respingere l'eccezione di incompetenza e a disporre la prosecuzione del giudizio con rinvio per la precisazione delle conclusioni e la decisione. Poiché il giudice non aveva esaurito la potestas iudicandi sulla competenza, la statuizione non era impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; la successiva sentenza di merito avrebbe potuto eventualmente essere impugnata con gli ordinari mezzi di gravame anche sul punto della competenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento in favore solidale dei resistenti e con attestazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento di competenza

    Il regolamento di competenza è ammesso solo contro una vera decisione sulla competenza; non è esperibile contro un'ordinanza istruttoria che si limiti a rigettare l'eccezione e a proseguire il giudizio.

  • artt. 187 e 281-bis c.p.c.

    Quando il giudice monocratico intenda decidere definitivamente sulla competenza, deve separare la fase istruttoria da quella decisoria invitando le parti a precisare le conclusioni; senza tale passaggio non si forma una decisione irretrattabile sulla competenza.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della clausola derogatoria di competenza inserita nelle condizioni generali di contratto.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia della clausola derogatoria contenuta nel modulo contrattuale.

  • art. 33 cod. consumo

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina consumeristica al rapporto di conto corrente tra imprenditori.

  • art. 34 cod. consumo

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la validità della clausola di deroga territoriale, esclusa la qualità di consumatori dei clienti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile contro un provvedimento che non abbia carattere decisorio e irretrattabile sulla competenza, ma si inserisca ancora nella fase istruttoria del processo.
  • Nel giudizio davanti al tribunale monocratico, la decisione definitiva sulla competenza richiede la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni, anche di merito; in difetto, la statuizione sulla competenza resta non definitiva.
  • La mera ordinanza che respinge l'eccezione di incompetenza e dispone la prosecuzione del giudizio non preclude al giudice di adottare una diversa soluzione nella sentenza finale, né consente l'immediato regolamento di competenza.
  • Quando il provvedimento impugnato non è una decisione definitiva sulla competenza, le eventuali censure sul punto devono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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